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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02938/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2008. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo maturata la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di riscuotere, perché la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2012. Nel medesimo giudizio il concessionario della riscossione aveva cercato di intervenire volontariamente depositando documentazione relativa alla notifica della cartella, ma il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile tale intervento. In appello l’ente impositore aveva contestato la propria legittimazione passiva sostenendo che l’unico legittimato fosse il concessionario, mentre quest’ultimo si era associato alle difese dell’ente e aveva chiesto di riconoscere la ritualità della notifica e l’inammissibilità originaria del ricorso del contribuente. In cassazione il concessionario ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla ammissibilità del suo intervento volontario; 2) violazione delle norme sulla prova documentale e sulla notifica della cartella, sostenendo che la CTR avesse erroneamente svalutato copie della relata e degli estratti di ruolo; 3) violazione delle norme sul litisconsorzio e sull’intervento, per avere la CTR attribuito rilievo alla mancata affissione dell’avviso di deposito in caso di irreperibilità; 4) violazione delle norme sulle spese processuali, per aver la CTR posto a suo carico le spese del primo grado nonostante mancasse appello incidentale del contribuente contro la compensazione disposta in primo grado. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso aderendo al ricorso principale del concessionario.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la sentenza impugnata aveva implicitamente riconosciuto l’ammissibilità dell’intervento del concessionario, e quindi non vi era omessa pronuncia. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e terzo, perché il concessionario, avendo svolto nel giudizio di merito un intervento meramente adesivo, non era munito di autonoma legittimazione a impugnare sul merito della notifica della cartella, in assenza di un ricorso dell’ente impositore; inoltre il controricorso dell’Agenzia delle entrate, pur definito incidentale, è stato qualificato come mera adesione e non come autonoma impugnazione. Ha invece accolto il quarto motivo, ritenendo che la CTR non potesse riformare sul punto spese la decisione di primo grado in assenza di specifico appello incidentale del contribuente, e ha quindi cassato la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese di primo grado poste a carico del concessionario; per il resto ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibili i motivi residui. Le spese di legittimità sono state compensate tra tutte le parti, e le spese del giudizio di appello tra concessionario e contribuente sono state compensate; è stato anche precisato che non si applicava il contributo unificato aggravato per la soccombenza dell’amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base della liquidazione automatica della dichiarazione d’imposta oggetto della cartella impugnata

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato per il termine entro cui la cartella avrebbe dovuto essere notificata secondo la tesi del contribuente e per la disciplina della riscossione

  • art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la data rilevante è quella della relata conservata dall’agente della riscossione

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di litisconsorzio e intervento nel processo tributario; la Corte esclude il litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario nei giudizi sulla notifica della cartella

  • art. 105 c.p.c.

    richiamato a fondamento dell’intervento volontario; la Corte ne ammette in astratto la rilevanza ma qualifica l’ingresso del concessionario come intervento adesivo dipendente

  • art. 2719 c.c.

    richiamato per la valutazione probatoria delle copie fotografiche dei documenti prodotti

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare la decisione della CTR sulle spese in assenza di appello incidentale

  • art. 1188 c.c.

    richiamato in via analogica per descrivere il concessionario come soggetto incaricato dal creditore e autorizzato a ricevere il pagamento

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la chiamata in causa del concessionario da parte dell’ente impositore al fine di produrre la documentazione in suo possesso

  • artt. 107 e 102 c.p.c.

    richiamati per escluderne l’applicazione nei casi in cui sia impugnata la cartella per omessa o tardiva notificazione

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per affermare che il controricorso può contenere adesione alla tesi del ricorrente senza necessità di autonoma impugnazione

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato per la funzione di estensione del contraddittorio nelle cause inscindibili

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno dell’interpretazione ampia della facoltà di contraddire nel giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per escluderne l’applicazione in presenza di soccombenza di un’amministrazione ammessa alla prenotazione a debito

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari aventi ad oggetto vizi della notificazione della cartella di pagamento, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito, mentre il concessionario della riscossione non è litisconsorte necessario e non assume, di regola, una legittimazione esclusiva a contraddire.
  • Il concessionario che intervenga nel processo solo per aderire alla posizione dell’ente impositore svolge un intervento adesivo dipendente e, per ciò solo, non acquista autonoma legittimazione a impugnare nel merito la decisione se la parte adiuvata non propone a sua volta impugnazione.
  • L’intervento adesivo del concessionario può essere ammesso nel processo, ma la sua partecipazione non trasforma la controversia in un’ipotesi di litisconsorzio necessario né impone al giudice di disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio.
  • Nel processo civile e tributario, il controricorso può validamente contenere mera adesione alle ragioni del ricorrente principale senza necessità di un autonomo ricorso incidentale, ma tale adesione non amplia i poteri impugnatori della parte che la formula.
  • La riforma in appello della statuizione sulle spese di primo grado richiede un’effettiva impugnazione sul punto; in mancanza di specifico appello incidentale della parte parzialmente soccombente in primo grado, il giudice d’appello non può modificare in peius quel capo della decisione.
  • Quando la decisione d’appello, pur senza una formale pronuncia espressa, presuppone necessariamente la legittimazione dell’interveniente a partecipare al giudizio, non sussiste omessa pronuncia se la questione è stata implicitamente risolta nel dispositivo o nella motivazione.
  • Nei giudizi sulla notifica della cartella, la produzione documentale del concessionario rileva solo nei limiti in cui il soggetto sia processualmente legittimato a farla valere; in difetto, la prova sulla notificazione deve essere utilmente spesa dalla parte effettivamente legittimata a contraddire.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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