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Ordinanza

Ordinanza n. 9422/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, sez. Lavoro, n. 11024/2024, pubblicata in data 04.11.2024.

Giustizia amministrativa202510799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, mediante pagamento, della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 11024/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento di somme di denaro dovute dal Ministero in forza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 11024/2024. Il TAR ha rilevato d'ufficio seri dubbi preliminari sull'ammissibilità del ricorso, poiché non risultava depositata la prova della notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione. I ricorrenti hanno chiarito che le ricevute richiamate nel foliario erano state caricate nella sezione del fascicolo relativa alle notifiche, anziché in quella generica degli atti e allegati, ma tale chiarimento non ha consentito di verificare la notificazione richiesta dalla legge. La questione riguarda anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione relativa alla mancata prova della notificazione del titolo presso la sede reale dell'Amministrazione e ha assegnato alle parti 30 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione e la prova dell'avvenuta notificazione. Il Collegio ha precisato che, per un ricorso di ottemperanza diretto al pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo deve precedere il ricorso e deve essere seguita dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha inoltre affermato che la notificazione deve essere effettuata presso la sede reale dell'Amministrazione e non presso l'Avvocatura dello Stato, poiché si tratta di un adempimento funzionale all'avvio di una procedura amministrativa e non di un atto giudiziale. Ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. con mod. dalla L. 30/1997

    La notifica del titolo va (…) effettuata all’Amministrazione debitrice presso la sua sede reale e non presso l’Avvocatura dello Stato, trattandosi di promuovere una procedura amministrativa e non giudiziaria e non applicandosi l’art. 11, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il successivo decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscono adempimenti preliminari necessari.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione di rito, deve consentire alle parti di interloquire assegnando un termine per il deposito di memorie sulla questione.

  • art. 11, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    La regola sulla notificazione degli atti giudiziali alle amministrazioni presso l'Avvocatura dello Stato non si applica alla notificazione del titolo esecutivo richiesta per avviare la procedura amministrativa di pagamento prevista dall'art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme di denaro da una pubblica amministrazione, il creditore deve previamente notificare il titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e attendere il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996.
  • La notificazione del titolo esecutivo preliminare al giudizio di ottemperanza deve essere effettuata presso la sede reale dell'amministrazione debitrice e non presso l'Avvocatura dello Stato, poiché assolve alla funzione di attivare una procedura amministrativa di pagamento e non costituisce notificazione di un atto giudiziale nel processo.
  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione preliminare di rito potenzialmente ostativa alla prosecuzione del giudizio, deve assegnare alle parti un termine per presentare memorie sulla questione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima di assumere ulteriori determinazioni.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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