Cassazione Civile, Ordinanza n. 05989/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società in accomandita semplice operante nel settore autotrasporti e, per trasparenza, dei soci, in relazione all’anno d’imposta 2007. L’Ufficio contestava l’utilizzo di fatture e costi ritenuti relativi a operazioni inesistenti, in particolare per il noleggio a freddo di semirimorchi da una cooperativa e per alcuni rifornimenti di carburante presso un distributore ritenuto non coerente con la dinamica aziendale e con la documentazione contabile. La CTR aveva accolto solo in parte l’appello dell’Ufficio, confermando l’annullamento della ripresa relativa ai rifornimenti e accogliendo quella concernente il noleggio. In Cassazione l’Agenzia deduceva, per i primi due ricorsi, la violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci ex art. 14 d.lgs. 546/1992; inoltre lamentava, con il secondo motivo comune e con l’unico motivo del terzo ricorso, la violazione delle norme sull’accertamento induttivo e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, a fronte di precise contestazioni dell’Ufficio e di presunzioni gravi, precise e concordanti, la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente la prova contraria fornita dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha preliminarmente riunito i tre ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo dei ricorsi relativi alla società e a uno dei soci, ritenendo che il litisconsorzio necessario potesse essere ricostituito mediante la riunione dei giudizi già separatamente instaurati e decisi, poiché le controversie erano state trattate contestualmente e riguardavano il medesimo accertamento unitario. Quanto ai motivi di merito sull’inesistenza delle operazioni e sull’onere della prova, la Corte li ha respinti: ha affermato che l’accertamento analitico-induttivo è consentito anche con contabilità formalmente regolare quando emergano presunzioni gravi, precise e concordanti; tuttavia ha ritenuto che la censura dell’Agenzia mirasse, in sostanza, a una diversa valutazione del merito e delle prove, non sindacabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e i ricorsi riuniti sono stati rigettati. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva della parte contribuente.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 546/1992
Nei giudizi relativi ad accertamenti unitari nei confronti di società di persone e soci sussiste litisconsorzio necessario originario, ma la riunione dei giudizi separatamente introdotti può ricostruire il contraddittorio quando le cause siano già state trattate in modo contestuale e siano identiche per oggetto e decisione sostanziale.
art. 29 d.lgs. 546/1992
La riunione dei ricorsi può essere disposta per economia processuale e per rispetto della ragionevole durata del processo.
art. 360 n. 4 c.p.c.
La violazione del litisconsorzio è dedotta come error in procedendo.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La doglianza di violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, si mira in realtà a contestare la valutazione del fatto e delle prove.
art. 2697 c.c.
La violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non quando il ricorrente contesti l’apprezzamento dell’esito della prova compiuto dal giudice di merito.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
L’accertamento analitico-induttivo è consentito anche in presenza di contabilità formalmente regolare, se emergono presunzioni gravi, precise e concordanti che ne facciano dubitare la completezza e fedeltà.
art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. 633/1972
In materia IVA l’Amministrazione può rettificare il reddito e l’imposta mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, con conseguente onere del contribuente di provare il contrario.
art. 2 d.P.R. 444/1997
Citato insieme all’art. 4 del medesimo decreto come base della censura dell’Ufficio in tema di documentazione dei rifornimenti.
art. 4 d.P.R. 444/1997
Citato insieme all’art. 2 del medesimo decreto come base della censura dell’Ufficio in tema di documentazione dei rifornimenti.
art. 75 d.P.R. 917/1986
Richiamato nel testo della censura, poi precisato come corrispondente all’attuale art. 109 del TUIR.
art. 109 d.P.R. 917/1986
Norma richiamata in relazione all’inerenza e deducibilità dei costi, invocata dall’Ufficio nella censura della sentenza di merito.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario riguardante società di persone e soci, l’accertamento ha natura unitaria: se il ricorso investe elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria, tutti i soggetti interessati devono partecipare al giudizio come litisconsorti necessari, salvo questioni personali.
- La nullità derivante dalla mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari può essere evitata o sanata, ai fini della decisione di legittimità, quando i giudizi separati siano riuniti e trattati congiuntamente in modo da ricostruire il contraddittorio.
- L’accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti facciano dubitare dell’attendibilità sostanziale delle scritture.
- In presenza di contestazioni dell’Amministrazione fondate su presunzioni qualificate, grava sul contribuente l’onere di fornire prova contraria circa l’effettività delle operazioni e la correttezza delle scritture.
- La denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito il riparto dell’onere probatorio; non è invece ammissibile quando si contesti, in realtà, la diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- In sede di legittimità la censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito.
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