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Sentenza

Sentenza n. 102/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza n. 42/2024 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, pubblicata il 12.04.2024 nel procedimento avente rg n. 551/2022

Giustizia amministrativa202500747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e disposta la corresponsione delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata regolarmente notificata all'Amministrazione ed era stata attestata dalla Cancelleria la formazione del giudicato. Nonostante ciò, il titolo giudiziale non era stato eseguito. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite solo formalmente e non hanno dedotto ragioni ostative alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero e alle articolazioni amministrative intimate di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L'Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata sulla distrazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato ha imposto a una pubblica amministrazione il pagamento di somme e l'Amministrazione non vi adempie, il creditore può agire in ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, decorrente dalla notificazione del titolo all'Amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione del titolo giudiziale e l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'Amministrazione costituitasi solo formalmente giustificano la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine di integrale esecuzione, salvo le somme già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.
  • Nel caso di inottemperanza non contestata al momento della proposizione del ricorso, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell'Amministrazione resistente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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