Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30066/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: (1) nullità della notificazione del decreto di citazione in appello (si deduceva che la notifica iniziale del 14/09/2023 fosse nulla e che la notifica al domicilio eletto fosse avvenuta solo successivamente); (2) inosservanza dell'art. 131‑bis c.p. (si chiedeva l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, richiamando l'occasionalità della condotta e il modesto profitto ricavato dalla vendita dei supporti sequestrati); (3) vizio di motivazione nella negativa alla sostituzione della pena detentiva con sanzione sostitutiva (L. n. 689/1981, art. 58), con critica alle argomentazioni della Corte territoriale ritenute meramente assertive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel merito procedurale ha rilevato che la notificazione contestata è poi avvenuta regolarmente il 30/09/2023 presso la persona e il domicilio eletto, perfezionandosi per compiuta giacenza l'11/10/2023. Quanto all'art. 131‑bis c.p., la Corte d'appello ha correttamente ritenuto non sussistente la causa di esclusione per la tenuità, dando rilievo alla gravità del fatto in considerazione del numero e della diversa tipologia dei supporti e delle circostanze di tempo e luogo. Sulla sostituzione della pena la Corte ha richiamato il carattere discrezionale del potere giudiziale (L. n. 689/1981, art. 58) e ha ritenuto motivata la valutazione negativa, anche in rapporto a precedenti specifici dell'imputato dalle quali emergerebbe una dedizione stabile all'attività illecita. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (importo non indicato nel testo fornito).

Norme richiamate

  • art. 648, comma 4, cod.pen.

    Norma sostanziale del reato contestato (contestata al ricorrente). La Corte conferma la responsabilità riconosciuta in primo grado e in appello.

  • art. 164, comma 4, cod.proc.pen.

    Riguarda modalità di notificazione. La Corte ha ritenuto che eventuali profili di nullità siano stati sanati da una successiva notificazione personale e presso il domicilio eletto, perfezionatasi per compiuta giacenza.

  • art. 131‑bis cod.pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale è stata ritenuta legittimamente motivata nel negare l'applicabilità: è sufficiente che manchi anche uno dei presupposti (es. gravità, numero o tipologia del materiale, contesto temporale/locale) per escludere la tenuità.

  • L. n. 689/1981, art. 58

    Attribuisce al giudice discrezionalità nella sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive; la valutazione fondata sui criteri di cui all'art. 133 cod.pen. è accertamento di fatto, incensurabile in Cassazione se non manifestamente illogico.

  • art. 133 cod.pen.

    Criteri per la determinazione della pena che il giudice deve considerare anche ai fini della sostituzione. L'apprezzamento concreto dei criteri è valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità salvo illogicità manifesta.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Prevede l'imposizione di sanzione pecuniaria per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 611 cod.proc.pen.

    Consente il deposito di memorie da parte del Pubblico Ministero; qui il PM ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La nullità di una notificazione può essere sanata da una successiva e regolare notificazione che si perfezioni (es. per compiuta giacenza); pertanto chi eccepisce vizi di notifica deve dimostrare l'irriducibilità del vizio.
  • L'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) richiede la valutazione congiunta di tutti i presupposti: l'assenza anche di uno solo può giustificare il rigetto. Fattispecie con più oggetti, varietà del materiale o elementi temporali/di luogo rilevanti possono escludere la tenuità.
  • La decisione di concedere una sanzione sostitutiva è discrezionale e fondata su accertamenti di fatto (criteri di cui all'art. 133 c.p.): in Cassazione tali accertamenti sono sindacabili solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò impone prudenza nella scelta dei motivi da proporre in cassazione.
  • Per difendere efficacemente richieste basate sulla tenuità o sulla sostituibilità della pena è essenziale documentare l'occasionalità, il modesto profitto, l'assenza di pericolosità sociale e, per le sanzioni sostitutive, fornire elementi che contraddicono l'eventuale precedente che indicherebbe stabilità dell'attività illecita.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.