Cassazione Penale, Sentenza n. 30066/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: (1) nullità della notificazione del decreto di citazione in appello (si deduceva che la notifica iniziale del 14/09/2023 fosse nulla e che la notifica al domicilio eletto fosse avvenuta solo successivamente); (2) inosservanza dell'art. 131‑bis c.p. (si chiedeva l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, richiamando l'occasionalità della condotta e il modesto profitto ricavato dalla vendita dei supporti sequestrati); (3) vizio di motivazione nella negativa alla sostituzione della pena detentiva con sanzione sostitutiva (L. n. 689/1981, art. 58), con critica alle argomentazioni della Corte territoriale ritenute meramente assertive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel merito procedurale ha rilevato che la notificazione contestata è poi avvenuta regolarmente il 30/09/2023 presso la persona e il domicilio eletto, perfezionandosi per compiuta giacenza l'11/10/2023. Quanto all'art. 131‑bis c.p., la Corte d'appello ha correttamente ritenuto non sussistente la causa di esclusione per la tenuità, dando rilievo alla gravità del fatto in considerazione del numero e della diversa tipologia dei supporti e delle circostanze di tempo e luogo. Sulla sostituzione della pena la Corte ha richiamato il carattere discrezionale del potere giudiziale (L. n. 689/1981, art. 58) e ha ritenuto motivata la valutazione negativa, anche in rapporto a precedenti specifici dell'imputato dalle quali emergerebbe una dedizione stabile all'attività illecita. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (importo non indicato nel testo fornito).
Norme richiamate
art. 648, comma 4, cod.pen.
Norma sostanziale del reato contestato (contestata al ricorrente). La Corte conferma la responsabilità riconosciuta in primo grado e in appello.
art. 164, comma 4, cod.proc.pen.
Riguarda modalità di notificazione. La Corte ha ritenuto che eventuali profili di nullità siano stati sanati da una successiva notificazione personale e presso il domicilio eletto, perfezionatasi per compiuta giacenza.
art. 131‑bis cod.pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale è stata ritenuta legittimamente motivata nel negare l'applicabilità: è sufficiente che manchi anche uno dei presupposti (es. gravità, numero o tipologia del materiale, contesto temporale/locale) per escludere la tenuità.
L. n. 689/1981, art. 58
Attribuisce al giudice discrezionalità nella sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive; la valutazione fondata sui criteri di cui all'art. 133 cod.pen. è accertamento di fatto, incensurabile in Cassazione se non manifestamente illogico.
art. 133 cod.pen.
Criteri per la determinazione della pena che il giudice deve considerare anche ai fini della sostituzione. L'apprezzamento concreto dei criteri è valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità salvo illogicità manifesta.
art. 616 cod.proc.pen.
Prevede l'imposizione di sanzione pecuniaria per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 611 cod.proc.pen.
Consente il deposito di memorie da parte del Pubblico Ministero; qui il PM ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La nullità di una notificazione può essere sanata da una successiva e regolare notificazione che si perfezioni (es. per compiuta giacenza); pertanto chi eccepisce vizi di notifica deve dimostrare l'irriducibilità del vizio.
- L'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) richiede la valutazione congiunta di tutti i presupposti: l'assenza anche di uno solo può giustificare il rigetto. Fattispecie con più oggetti, varietà del materiale o elementi temporali/di luogo rilevanti possono escludere la tenuità.
- La decisione di concedere una sanzione sostitutiva è discrezionale e fondata su accertamenti di fatto (criteri di cui all'art. 133 c.p.): in Cassazione tali accertamenti sono sindacabili solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò impone prudenza nella scelta dei motivi da proporre in cassazione.
- Per difendere efficacemente richieste basate sulla tenuità o sulla sostituibilità della pena è essenziale documentare l'occasionalità, il modesto profitto, l'assenza di pericolosità sociale e, per le sanzioni sostitutive, fornire elementi che contraddicono l'eventuale precedente che indicherebbe stabilità dell'attività illecita.
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