Cassazione Penale, Ordinanza n. 34482/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato con distinti ricorsi la sentenza del 22 dicembre 2025 della Corte d’appello di Bari, che aveva confermato la decisione di primo grado di affermazione della loro responsabilità per furto aggravato in concorso. Il primo e il secondo motivo del ricorso di un imputato e il primo motivo dell’altra imputata contestavano la sussistenza delle aggravanti: deducevano violazione di legge in relazione alla rimozione dell’apparato antitaccheggio e all’esposizione della merce a pubblica fede. Il terzo motivo del primo ricorrente e il secondo motivo dell’altra ricorrente censuravano il diniego delle attenuanti generiche. Il terzo motivo di quest’ultima contestava inoltre il diniego delle pene sostitutive previste dall’art. 20-bis c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulle aggravanti: la rimozione dell’apparato antitaccheggio integra violenza sulle cose, perché trasforma oggettivamente la cosa sottraendole uno strumento di protezione; l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede è esclusa soltanto quando siano presenti, in concreto, misure di sorveglianza e controllo continuative, costanti ed efficaci a impedire la sottrazione, condizioni non ravvisate dai giudici di merito con motivazione conforme ai principi indicati. Le censure sul diniego delle attenuanti generiche non erano consentite in sede di legittimità e risultavano manifestamente infondate, essendo la motivazione della sentenza d’appello priva di evidenti illogicità; il giudice non è tenuto a esaminare ogni elemento dedotto, purché consideri quelli decisivi o rilevanti. Anche la censura sul diniego delle pene sostitutive è stata ritenuta non consentita, poiché la Corte d’appello aveva specificamente motivato la prognosi negativa e il ricorso esprimeva un mero dissenso. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, comma primo, n. 2), c.p.
In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen., nel caso in cui sia rimosso l'apparato antitaccheggio applicato alla merce esposta in vendita all'interno di un esercizio commerciale, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della "res", che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione.
La rimozione dell’antitaccheggio integra violenza sulle cose perché modifica oggettivamente la merce, privandola di una componente funzionale di protezione.
art. 625, comma primo, n. 7), c.p.
L'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento.
L’esposizione a pubblica fede è esclusa solo se, in concreto, la cosa è sottoposta a sorveglianza e controllo continuativi, costanti ed efficaci a impedire la sottrazione.
art. 62-bis c.p.
Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Nel negare le attenuanti generiche, il giudice deve motivare sugli elementi decisivi o rilevanti, ma non è tenuto a passare in rassegna ogni elemento favorevole o sfavorevole.
art. 20-bis c.p.
Il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Blasi, con il quale si contesta il diniego di applicazione di pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, a fronte di una specifica motivazione, che ha dato conto della prognosi negativa formulata a carico della predetta, rispetto alla quale le censure della ricorrente si limitano alla manifestazione di un mero dissenso.
In sede di legittimità non è consentito contestare il diniego delle pene sostitutive mediante il solo dissenso rispetto alla prognosi negativa, quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione specifica.
Massime di principio
- La rimozione di un apparato antitaccheggio applicato a merce esposta in vendita integra l’aggravante della violenza sulle cose, perché determina una trasformazione oggettiva della cosa privandola di una componente funzionale di protezione.
- L’aggravante dell’esposizione a pubblica fede è esclusa soltanto quando, valutate le circostanze concrete, la cosa sia sottoposta a sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a impedirne la sottrazione.
- Il giudice che nega le attenuanti generiche non deve esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati, ma può limitarsi a indicare quelli decisivi o comunque rilevanti, dai quali gli altri risultino disattesi o superati.
- Una censura sul diniego delle pene sostitutive non è consentita in cassazione quando la decisione di merito espone una specifica prognosi negativa e il ricorso si limita a manifestare dissenso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34461/2026 del 25/09/2026
- ordinanza_penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34462/2026 del 25/09/2026
- ordinanza_penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34463/2026 del 25/09/2026
- ordinanza_penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34467/2026 del 25/09/2026
- ordinanza_penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34468/2026 del 25/09/2026
- ordinanza_penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34470/2026 del 25/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →