Cassazione Penale, Sentenza n. 25277/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato il decreto che aveva confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di La Rupa e il rigetto della richiesta di confisca. Denuncia errata applicazione degli artt. 1, 11 e 24 del d.lgs. n. 159/2011 e dell'art. 129 c.p.p. e, ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., contesta che le diarie e i rimborsi percepiti come consigliere regionale non costituiscano reddito e che alcune somme (euro 33.691, euro 150.696,06 e euro 114.244,91) siano proventi di reato (abuso d'ufficio, truffa aggravata e autoriciclaggio) e dunque non riconducibili a entrate lecite ai fini della confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità nelle misure di prevenzione sia limitato alla verifica di violazioni di legge e non consenta valutazioni sul merito della motivazione. Ha giudicato le censure generiche e manifestamente infondate: i compensi percepiti ai sensi della legge n. 3/1996 non risultano vincolati a rendicontazione e sono stati considerati entrate lecite, mentre gli eventuali profitti da reati citati devono essere accertati nei relativi processi penali; pertanto è corretto il rigetto della confisca e la conferma della sorveglianza speciale.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4 lettere a) e b)
La norma è stata applicata per qualificare La Rupa come soggetto di pericolosità qualificata ai fini dell'applicazione della sorveglianza speciale, sulla base di condanne e di elementi di contiguità emersi nei procedimenti penali.
d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 1, 11 e 24
Richiamati nel motivo di ricorso come norme oggetto di presunta erronea applicazione; la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione di legge nel loro concreto utilizzo da parte dei giudici di merito.
cod. proc. pen., art. 129
Invocato nel ricorso in relazione a questioni procedurali sulla misura patrimoniale; la Corte non ha rilevato violazioni di legge tali da giustificare la cassazione.
cod. proc. pen., art. 606 lett. b)
Norma invocata per la censura per erronea applicazione di legge in cassazione; la Corte ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano generiche o attengono alla motivazione.
cod. proc. pen., art. 606 lett. e)
Rilevata dalla giurisprudenza quale limite della cassazione in materia di prevenzione: il ricorso non può basarsi su vizio di motivazione o travisamento della prova.
legge n. 3 del 1996
I compensi percepiti a titolo di diaria e rimborso spese per l'attività di consigliere regionale non erano soggetti a rendicontazione o vincolo di destinazione e sono stati considerati dalla Corte come entrate lecite, salvo diversa prova nei processi penali.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulle misure di prevenzione il sindacato è limitato alla verifica di violazioni di legge; i vizi di motivazione o il travisamento della prova non sono rimediabili in cassazione in materia di prevenzione.
- Per qualificare come lecite entrate percepite in ragione di incarichi pubblici, è determinante l'esistenza di vincoli di rendicontazione o di destinazione; in assenza di questi vincoli le somme possono essere considerate reddito salvo prova contraria specifica e concreta.
- La prova della provenienza illecita di somme o beni ai fini della confisca richiede elementi specifici e collegati al fatto di reato; la mera richiamata di procedimenti penali pendenti non sostituisce una valutazione probatoria completa, che spetta ai processi penali in cui si accertano responsabilità e profitti.
- Le censure generiche o meramente assertive (es. affermazioni che non si confrontano con la motivazione del giudice) sono inammissibili e destinate a fallire in cassazione nelle materie di prevenzione.
- Per ottenere misure patrimoniali preventive è utile documentare puntualmente l'incidenza dei proventi contestati sul quadro reddituale complessivo nel periodo rilevante e il nesso diretto tra le somme e i reati, evitando contestazioni astratte.
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