Ordinanza n. 1311/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM del 24.03.22, notificato il 13.07.022, con il quale il Ministero dell'Interno ha rigettato l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art 9 legge 91/1992 proposta dalla ricorrente in data 4.11.017, K 10/-OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 l. 91/1992
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 24 marzo 2022, notificato il 13 luglio 2022, con cui il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 4 novembre 2017 ai sensi dell'art. 9 l. 91/1992. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma rileva che, ai fini della definizione della causa nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, occorre verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, la compiuta istruzione della causa e la conformità degli atti alle regole del processo amministrativo telematico. Il fascicolo del procedimento amministrativo conclusosi con il diniego non risulta depositato; inoltre, i certificati indicati tra gli allegati del ricorso non sembrano essere stati caricati sul SIGA.
La decisione
Il TAR non definisce il merito del ricorso e dispone incombenti istruttori. Entrambe le parti sono onerate di fornire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, chiarimenti sull'effettiva persistenza dell'interesse a ricorrere, segnalando eventuali circostanze idonee a consentire una definizione in rito. Il Ministero dell'Interno deve depositare il fascicolo del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a.; devono inoltre essere verificati e, se necessario, caricati sul SIGA i certificati indicati come allegato B al ricorso. La causa resta quindi pendente, senza valutazione sulla legittimità del diniego né sulle censure di merito. È disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 9 l. 91/1992
Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana oggetto del diniego impugnato; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento normativo dell'ordinanza, senza una specifica interpretazione esplicitata.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di ordinare il deposito del fascicolo del procedimento amministrativo non prodotto in giudizio.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato in relazione al divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, nel contesto delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione al divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, nel contesto delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla disciplina nazionale a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo calendarizza una causa nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, può onerare le parti di chiarire la persistente attualità dell'interesse a ricorrere, anche al fine di verificare la possibilità di una definizione in rito.
- La mancata disponibilità in giudizio del fascicolo del procedimento amministrativo conclusosi con l'atto impugnato giustifica l'ordine alla pubblica amministrazione di depositarlo ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a.
- La verifica della compiuta istruzione della causa comprende anche il controllo della presenza nel fascicolo telematico degli atti indicati come allegati e non effettivamente caricati sulla piattaforma del processo amministrativo telematico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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