Ordinanza n. 88/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del Decreto prefettizio (Uscita n. -OMISSIS- – Prefettura di Messina, Area I bis), recante revoca dell’abilitazione all’esercizio del mestiere di pirotecnico rilasciata al ricorrente; 2) della nota prot. --OMISSIS- della Questura di Messina – Divisione P.A.S; 3) di ogni atto presupposto, istruttorio, connesso e consequenziale, ivi comprese le relazioni e informative di P.S. non conosciute, ivi inclusa la diffida del -OMISSIS-; 4) di tutti gli atti inerenti, correlati, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, per quanto d’interesse e lesivi della ricorrente, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro di interesse per la ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca dell’abilitazione all’esercizio del mestiere di pirotecnico, unitamente a una nota della Questura e agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (pirotecnico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Messina con cui è stata revocata l’abilitazione all’esercizio del mestiere di pirotecnico, nonché una nota della Questura di Messina e gli ulteriori atti istruttori, relazioni e informative di pubblica sicurezza, deducendo vizi non ulteriormente specificati nel testo dell’ordinanza. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. Il Collegio ha ritenuto che le questioni poste dal ricorso richiedessero un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare e, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha disposto la sospensione per mantenere integra la situazione giuridica nelle more della decisione, senza anticipare alcuna valutazione definitiva sulle questioni di rito e di merito. È stata fissata l’udienza pubblica per il 24 giugno 2026 e sono state compensate tra le parti le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di essa il TAR ha accolto la domanda incidentale e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni dedotte necessitano di un approfondimento incompatibile con la sommarietà del giudizio, il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia dell’atto impugnato per mantenere integra la situazione controversa fino alla definizione del giudizio, senza pregiudicare le successive decisioni sulle questioni di rito e di merito.
- La sospensione cautelare può essere disposta mediante bilanciamento degli interessi contrapposti, anche quando l’ordinanza non definisce in via definitiva la fondatezza delle censure dedotte.
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