Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 749/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento della Delibera n. 847 del 29 Maggio 2024 di ASL Salerno avente ad oggetto “Deliberazione 800 del 29 Dicembre 2023 Macroarea assistenza specialistica ambulatoriale- Consuntivo 2023”, del Decreto dirigenziale della Regione Campania n. 543/2024 del 12 Giugno 2024 avente oggetto “Consuntivo anno 2023 dei Limiti di spesa per la specialistica ambulatoriale in esecuzione della Dgrc 800/2023” in relazione agli allegati 7 e 2,7 relativi alla branca di radioterapia, nell’ASL Salerno, del Tavolo Tecnico del 22 Aprile 2024, nonché ove necessario della Nota Prot. n. 57274 del 13 Marzo 2024 del Direttore U.O.C assistenza accreditata ASL Salerno, nonché di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali; e per l’accertamento del diritto della ricorrente a conseguire il pagamento di € 368.445,01 per il rimborso delle prestazioni regolarmente erogate nella branca di radioterapia nell’anno 2023.

Giustizia amministrativa202401371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera dell’ASL Salerno sul consuntivo 2023, decreto regionale di determinazione dei limiti di spesa per la specialistica ambulatoriale, atti del tavolo tecnico e nota istruttoria, nella parte relativa alla radioterapia e al mancato riconoscimento di € 368.445,01

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (aziende sanitarie e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato il calcolo del costo medio della prestazione di radioterapia per l’anno 2023 e la conseguente eccedenza del valore medio individuale, pari a € 368.445,01. Ha dedotto violazione dei principi di correttezza, imparzialità e buon andamento, difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti, manifesta ingiustizia, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, disparità di trattamento e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il valore medio di branca fosse stato illegittimamente ridotto considerando prestazioni effettuate dal centro controinteressato in misura superiore a quella contrattualizzata, con conseguente maggiore abbattimento a suo carico. Ha inoltre lamentato che l’eccedenza fosse stata qualificata come sottoutilizzo del tetto di struttura, con effetti pregiudizievoli per la futura assegnazione dei budget, e ha chiesto il pagamento delle somme non liquidate anche a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c. In udienza, l’ASL e la Regione hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva, richiamando la clausola di salvaguardia sottoscritta dalla ricorrente nel contratto di accreditamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, senza esaminare nel merito le censure sul calcolo del costo medio e sull’importo non liquidato. La ricorrente aveva sottoscritto una clausola di salvaguardia contrattuale con la quale aveva accettato espressamente, completamente e incondizionatamente i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e ogni atto collegato o presupposto, rinunciando alle impugnazioni già intraprese e ai contenziosi instaurabili contro gli atti adottati e conoscibili relativi all’annualità contrattuale. Secondo il Collegio, la clausola integra un’acquiescenza espressa, sostanziale e processuale, che priva la struttura della legittimazione a impugnare gli atti sui tetti di spesa. Gli atti impugnati rientrano nell’ambito della clausola perché il consuntivo dell’ASL e il decreto regionale determinano, confermano o attuano i limiti di spesa delle singole strutture, anche quando il limite è calcolato mediante il costo medio delle prestazioni. La clausola opera inoltre rispetto agli atti delle ASL, non soltanto agli atti regionali, poiché il suo tenore letterale comprende ogni atto collegato alla determinazione dei tetti e la coerenza del sistema richiede l’intangibilità sia degli atti regionali sia dei relativi atti attuativi aziendali. Il TAR ha escluso che la controversia riguardasse un semplice errore aritmetico, rilevando che la contestazione concerneva in realtà la modalità contrattuale di distribuzione delle risorse tra strutture diverse. Tale questione avrebbe richiesto l’impugnazione del contratto o degli atti presupposti e delle relative clausole, mentre la ricorrente non aveva dedotto specifiche violazioni di legge contro tali atti. È stata richiamata la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla validità delle clausole di salvaguardia, fondata anche sull’esigenza di assicurare la programmazione sanitaria e la tutela del diritto alla salute. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. 502/1992

    Il contratto di accreditamento e remunerazione delle prestazioni sanitarie costituisce la sede nella quale sono disciplinati i rapporti con la struttura privata, inclusi i limiti di spesa e le clausole di salvaguardia.

  • art. 14 del contratto di accreditamento

    Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto.

    La clausola comporta acquiescenza agli atti sui tetti di spesa, sulle tariffe e agli atti collegati o presupposti, nonché rinuncia alle impugnazioni già intraprese e ai contenziosi instaurabili contro gli atti adottati e conoscibili relativi all’annualità contrattuale.

  • art. 2041 c.c.

    La domanda di arricchimento senza causa non è stata esaminata nel merito, essendo il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva.

  • art. 32 Cost.

    È stato richiamato dal controinteressato con riferimento alla natura essenziale e salvavita delle prestazioni di radioterapia, ma non costituisce la ratio decidendi della sentenza.

Massime di principio

  • La struttura sanitaria privata accreditata che sottoscrive una clausola di salvaguardia con accettazione completa e incondizionata dei provvedimenti sui tetti di spesa, sulle tariffe e sugli atti collegati o presupposti, rinunciando alle impugnazioni già intraprese e ai contenziosi instaurabili, presta acquiescenza agli atti rientranti nell’oggetto della clausola e perde la legittimazione a impugnarli.
  • La clausola di salvaguardia contenuta nel contratto di accreditamento sanitario si estende non solo agli atti regionali di programmazione e determinazione dei tetti, ma anche agli atti delle ASL che ne costituiscono attuazione e definiscono i limiti di spesa delle singole strutture.
  • La contestazione delle modalità contrattualmente previste per il calcolo del costo medio delle prestazioni e della conseguente remunerazione non può essere qualificata come mero errore aritmetico per eludere la preclusione derivante dalla clausola di salvaguardia; essa attiene all’applicazione del contratto e richiede la specifica contestazione del contratto, delle sue clausole o degli atti presupposti.
  • La sottoscrizione della clausola di salvaguardia non preclude le impugnazioni fondate su sopravvenienze, ma impedisce le contestazioni relative agli atti già adottati e conoscibili, riferiti all’annualità disciplinata dal contratto, quando la clausola preveda espressamente la rinuncia ai relativi contenziosi.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.