Cassazione Penale, Sentenza n. 17664/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La vicenda riguarda l'utilizzo di attestazioni false rilasciate da impiegati comunali del Comune di Vastogirardi per far risultare la disponibilità e l'estensione di terreni a uso pascolo utili ad ottenere erogazioni AGEA. I fatti, commessi negli anni 2018, 2020 e 2021, hanno portato al decreto di sequestro preventivo per confisca di complessivi euro 113.326,12 (61.398,88 sul conto corrente e 51.927,24 in deposito titoli) ritenuti profitto del reato di cui all'art. 316-ter c.p. Il Tribunale del Riesame ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro ritenendo concreti il pericolo di dispersione e la volatilità del denaro. Il ricorrente ha impugnato sostenendo, in sintesi: (i) carenza di motivazione rispetto agli "artifici e raggiri" (ma il fatto era stato riqualificato in 316-ter, privo dell'elemento dell'induzione in errore tipico della truffa) e (ii) mancata motivazione adeguata circa il periculum in mora, dato che il provvedimento si è limitato a richiamare la naturale volatilità del denaro senza valutare la consistenza patrimoniale dell'indagato e il suo comportamento processuale che avrebbero potuto escludere il pericolo di dispersione.
La decisione
La decisione impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Isernia (per nuovo giudizio) in accoglimento del secondo motivo di ricorso. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (genericità rispetto alla riqualificazione in 316-ter) e fondato il secondo: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro richiede una motivazione specifica e congrua sul periculum in mora, con valutazione concreta della consistenza patrimoniale del destinatario, del suo comportamento e delle circostanze che possano evidenziare il rischio di dispersione; non è sufficiente richiamare genericamente la "naturale volatilità del denaro". Perciò l'ordinanza è stata annullata e rinviata per nuovo esame limitatamente alla valutazione del pericolo di dispersione.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche sul periculum in mora, giustificando l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto al giudizio.
art. 240 cod. pen. (confisca)
Il sequestro finalizzato alla confisca anticipa gli effetti della confisca e pertanto richiede adeguata motivazione sul pericolo di dispersione dei beni oggetto di possibile confisca.
art. 316-ter cod. pen.
La fattispecie applicata ai fatti differisce dalla truffa aggravata (art. 640-bis) perché non richiede l'induzione in errore mediante artifici e raggiri; ciò rende generiche le doglianze fondate su elementi tipici della truffa una volta intervenuta la riqualificazione.
art. 640 e 640-bis cod. pen.
Richiamate in relazione alla ricostruzione originaria dei fatti: tuttavia la Corte ha evidenziato che, dopo la riqualificazione in 316-ter, non è richiesto l'elemento degli artifici e raggiri tipico della truffa.
art. 322-ter cod. proc. pen.
Norma citata in riferimento al procedimento cautelare (richiami procedurali collegati all'emissione del decreto di sequestro), pur non essendo centrale nella decisione sulle esigenze di motivazione del periculum in mora.
art. 240-bis cod. pen.
Richiamata nella doglianza del ricorrente circa violazione di legge; la Corte ha ritenuto centrale l'interpretazione e l'applicazione del requisito motivazionale del periculum in mora per i sequestri finalizzati alla confisca.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro richiede una motivazione specifica sul periculum in mora: non è sufficiente il richiamo generale alla "naturale volatilità del denaro".
- Il giudice deve valutare concretamente la consistenza patrimoniale del destinatario e il suo comportamento (anche processuale) per apprezzare il rischio di dispersione dei beni oggetto di confisca.
- La riqualificazione giuridica del fatto incide sugli elementi che il ricorrente può validamente dedurre: se il reato è riqualificato in art. 316-ter, le doglianze basate sull'esistenza di "artifici e raggiri" (elemento della truffa) possono risultare irrilevanti.
- Il sequestro diretto su somme di denaro va adottato con criterio di proporzionalità e deve tener conto della capienza del patrimonio dell'indagato rispetto all'ammontare delle erogazioni illecitamente percepite.
- In presenza di documentazione difensiva sulla solidità patrimoniale e in assenza di comportamenti distrattivi o occultativi, il giudice deve motivare perché tali elementi non impediscono il sequestro; altrimenti l'atto cautelare può essere vulnerabile a gravame.
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