Ordinanza n. 966/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, a firma del Comandante in Seconda, prot. n. 0281934/2025 del 19 settembre 2025, notificata a mezzo PEC in data 23 settembre 2025, con cui è stato disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente dal Comando Regionale Lazio al Comando Regionale Emilia Romagna - Stazione Navale Rimini, con effetto immediato; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, e, in particolare: a) della nota del Comando Generale della Guardia di Finanza prot. n. 0242404/2025 del 6 agosto 2025, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al trasferimento d'autorità; b) della nota del Comando Regionale Lazio n. 178013 del 16 aprile 2025, richiamata nel provvedimento impugnato; c) del parere favorevole del Comandante Interregionale dell'Italia Centrale, di cui al foglio n. 265017 del 11 giugno 2025, parimenti richiamato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: trasferimento d'autorità del militare dal Comando Regionale Lazio al Comando Regionale Emilia Romagna - Stazione Navale Rimini, disposto per incompatibilità ambientale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il trasferimento d'autorità, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento, una nota del Comando Regionale Lazio e il parere favorevole del Comandante Interregionale. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono censure non ulteriormente specificate nel testo, rivolte contro la legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale e, in particolare, contro la sussistenza dei presupposti della misura e la scelta dell'amministrazione di trasferire il ricorrente anziché il superiore gerarchico coinvolto nell'alterco. La vicenda traeva origine da un alterco tra il ricorrente e un Luogotenente suo superiore gerarchico, sfociato in un procedimento penale ancora pendente a carico di entrambi per diversi reati previsti dal codice penale militare di pace. L'amministrazione aveva inoltre valorizzato ulteriori comportamenti ritenuti inopportuni, dai quali sarebbe derivata una situazione di disagio per il personale della stazione navale e dei reparti navali dipendenti fuori sede.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. In base alla relazione istruttoria acquisita, il Collegio ha ritenuto prima facie giustificata la valutazione amministrativa circa l'esistenza di una situazione impeditiva del sereno svolgimento delle attività del reparto. Il trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale è stato qualificato, secondo la giurisprudenza richiamata, come misura non sanzionatoria, diretta a ristabilire il buon funzionamento dell'ufficio, la cui adozione non presuppone necessariamente condotte ascrivibili al militare. È stata ritenuta non abnorme né palesemente arbitraria anche la scelta di non trasferire il superiore gerarchico, considerata la carenza di ispettori con analoga specializzazione presso la stazione navale e l'imminente collocamento in congedo del superiore. L'assenza del fumus ha reso irrilevante l'esame del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata valutata alla luce del fumus boni iuris e del periculum in mora.
artt. 173 e 47 n. 2 c.p.m.p.
Norme incriminatrici contestate al ricorrente nel procedimento penale pendente, considerate quale elemento del contesto fattuale della situazione di incompatibilità ambientale.
art. 186, comma 1, c.p.m.p.
Norma incriminatrice contestata al ricorrente nel procedimento penale pendente, quale elemento del contesto fattuale valutato dall'amministrazione.
art. 195, comma 1, c.p.m.p.
Norma incriminatrice contestata al superiore gerarchico nel procedimento penale pendente, quale elemento del contesto fattuale della situazione di incompatibilità ambientale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti citati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale del militare non ha natura sanzionatoria, ma costituisce una misura organizzativa preordinata a ristabilire il sereno funzionamento del reparto; pertanto, la situazione di incompatibilità può rilevare anche se non deriva da condotte imputabili al militare trasferito.
- In sede cautelare, la legittimità prima facie di un trasferimento per incompatibilità ambientale può essere desunta da un complessivo quadro fattuale comprendente conflitti tra appartenenti al reparto, procedimenti penali pendenti e ulteriori comportamenti ritenuti idonei a creare disagio organizzativo.
- La scelta dell'amministrazione di trasferire uno solo dei militari coinvolti in una situazione di conflittualità non è, in assenza di elementi ulteriori, manifestamente arbitraria quando sia giustificata da esigenze organizzative concrete, quali la carenza di personale con specifica specializzazione e l'imminente collocamento a riposo dell'altro militare.
- Quando il fumus boni iuris risulta insussistente, l'esito negativo della domanda cautelare rende superflua la valutazione del periculum in mora.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 388/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 82/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →