Cassazione Civile, Ordinanza n. 34719/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione stipulata nel 1998 per la gestione del servizio di mensa per studenti universitari. Per l'anno 2004 il gestore sostiene di aver presentato due offerte: una per i primi 100 pasti giornalieri al prezzo di euro 5,50 ciascuno e una per i pasti oltre quota 100 al prezzo di euro 4,32 ciascuno. L'ente avrebbe accettato l'offerta, ma poi avrebbe: a) limitato l'accesso alla mensa, nel febbraio 2004, ai soli studenti della facoltà di Ingegneria; b) pagato sempre euro 4,32 per ciascun pasto anche quando i pasti giornalieri superavano i cento. Il ricorrente riteneva invece che i primi cento pasti dovessero essere pagati a euro 5,50 e che il prezzo di euro 4,32 operasse solo dal centunesimo pasto in poi; inoltre sosteneva che la limitazione dell'accesso ai soli studenti di Ingegneria integrasse inadempimento. I motivi di ricorso per cassazione censurano la sentenza di appello per violazione dei criteri di interpretazione contrattuale ex artt. 1362 c.c. e 12 disp. prel. c.c., per motivazione apparente e per omessa considerazione del contesto negoziale e di alcune clausole, in particolare quella sul conguaglio, oltre che per avere ritenuto legittima la limitazione dell'accesso alla mensa ai soli studenti di Ingegneria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non implausibile, quindi non sindacabile in sede di legittimità, l'interpretazione della convenzione data dalla Corte d'appello: il prezzo di euro 4,32 valeva per tutti i pasti giornalieri una volta superata la soglia dei 100 pasti; la clausola contrattuale consentiva inoltre di fornire il servizio a studenti universitari senza imporre che esso fosse reso a tutti gli studenti dell'Ateneo. La censura sulla motivazione è stata disattesa perché la decisione di merito conteneva una ricostruzione argomentativa sufficiente e coerente, e il richiamo al comportamento delle parti è stato considerato argomento aggiuntivo non decisivo. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese di lite e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto deve ricercare la comune intenzione delle parti e non può arrestarsi al solo tenore letterale quando il testo sia chiaro ma incoerente con indici esterni o con il complessivo assetto negoziale.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato come criterio ermeneutico nel quadro dell'interpretazione del contratto.
art. 132 c.p.c.
Invocato per censurare la motivazione della sentenza, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello non fosse apparente.
art. 156 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità della motivazione, esclusa dalla Corte.
art. 1375 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva, ritenendo non implausibile l'interpretazione della convenzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, se dovuto, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'interpretazione contrattuale il dato letterale ha rilievo centrale ma non assoluto: esso va coordinato con i criteri logici, teleologici e sistematici per ricostruire la comune intenzione delle parti.
- La clausola contrattuale va letta in funzione della "ragione pratica" dell'accordo e degli interessi concretamente perseguiti dai contraenti; un'interpretazione funzionalmente coerente può prevalere su una lettura meramente letterale quando il testo, pur chiaro, non sia coerente con altri indici negoziali.
- In sede di legittimità è insindacabile l'interpretazione del contratto che sia plausibile e non implausibile, poiché il controllo della Cassazione non si sostituisce alla valutazione di merito se questa è sorretta da motivazione non apparente.
- Il richiamo al comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto può fungere da elemento interpretativo o di conferma, ma può essere ritenuto meramente ad abundantiam e non decisivo quando esistano altri dati negoziali idonei a sorreggere l'interpretazione accolta.
- Una clausola che preveda l'erogazione di un servizio a una categoria ampia di utenti non implica, di per sé, l'obbligo della controparte di assicurare la fruizione indistinta da parte di tutti i possibili appartenenti alla categoria, se il testo contrattuale non impone tale estensione.
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