Cassazione Civile, Ordinanza n. 34742/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva dall'impugnazione di una comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa dall'agente della riscossione sulla base di una cartella di pagamento che la contribuente assumeva non esserle mai stata notificata. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente e annullato l'iscrizione ipotecaria per irregolarità della notifica della cartella presupposta. L'agente della riscossione ricorreva per cassazione con due motivi, ma dal testo disponibile non emerge il contenuto specifico di tali motivi. Nel corso del giudizio la contribuente comunicava di avere aderito alla definizione agevolata delle cartelle ('rottamazione') e di avere assunto l'impegno a rinunciare al giudizio; l'agente della riscossione deduceva poi che non erano state pagate tutte le rate del piano, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia all'impugnazione originaria. Il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto della richiesta di definizione agevolata e, nel merito, per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha ritenuto che, una volta intervenuta la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio e la comunicazione dell'esattore, il mancato pagamento integrale del debito rateizzato non impedisce l'estinzione del processo di cassazione quando la parte obbligata sia resistente/controricorrente. Non ha pronunciato sulla cessazione della materia del contendere perché non risultava il pagamento integrale, e ha precisato che l'estinzione non fa passare in giudicato la sentenza impugnata ma sostituisce la disciplina del rapporto con quella derivante dalla definizione agevolata. Non ha provveduto sulle spese.
Norme richiamate
art. 6 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, seguita dalla comunicazione dell'esattore, integra una fattispecie estintiva del processo; l'eventuale inadempimento nei pagamenti rileva secondo la disciplina della definizione agevolata ma non impedisce, di per sé, la declaratoria di estinzione in cassazione.
L. 1 dicembre 2016, n. 225
Legge di conversione del D.L. n. 193 del 2016, richiamata come base normativa della definizione agevolata.
art. 1 D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
Ulteriore disposizione richiamata per la disciplina della definizione agevolata delle cartelle/controversie.
L. 4 dicembre 2017, n. 172
Legge di conversione del D.L. n. 148 del 2017, richiamata insieme alla disciplina della rottamazione.
art. 391 c.p.c.
Il giudizio di cassazione può essere dichiarato estinto nei casi di estinzione del processo disposta per legge, categoria nella quale la Corte ricomprende la definizione agevolata con rinuncia al giudizio.
artt. 375, n. 3, e 380-bis c.p.c.
Richiamati per chiarire che, ricorrendone i presupposti, la declaratoria di estinzione può intervenire con sentenza od ordinanza camerale, secondo il rito applicabile.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata delle cartelle con impegno a rinunciare al giudizio e interviene la comunicazione dell'esattore, il giudizio di cassazione è destinato all'estinzione per legge, anche se la parte è resistente o controricorrente.
- La mancata corresponsione integrale delle rate dovute per la definizione agevolata non impedisce automaticamente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione; incide invece sulla disciplina sostanziale della definizione nei limiti previsti dalla norma speciale.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata non determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma sostituisce la situazione dedotta in giudizio con la disciplina emergente dall'atto di adesione e dalla comunicazione dell'esattore.
- Quando opera la definizione agevolata con effetto estintivo del processo, non si provvede sulle spese di lite perché il costo del processo è assorbito dalla disciplina speciale.
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