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Sentenza

Sentenza del 21/04/2022 n. 1619 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, addizionali e sanzioni relativo al 2014 emesso dall'Agenzia per il disconoscimento del beneficio fiscale previsto dalla L. 238/2010 (agevolazione per il rientro dei lavoratori dall'estero, c.d. "controesodati"). L'Ufficio sosteneva che la contribuente era rientrata fisicamente in Italia già il 13/02/2012 per distacco presso la succursale italiana dello stesso datore di lavoro estero e che non era intervenuta una discontinuità funzionale/contrattuale utile a considerare il rientro come "qualificato" ai fini della legge; la contribuente invece sosteneva che il rientro rilevante si era verificato nel 2013 con il trasferimento della residenza anagrafica e del domicilio civilistico in Italia (06/05/2013) e la stipula di un nuovo contratto con datore italiano (10/05/2013), e che aveva applicato l'agevolazione a decorrere dal 2013.

La decisione

La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la contribuente non soddisfaceva il requisito essenziale della L. 238/2010 consistente nell'aver svolto continuativamente, negli ultimi ventiquattro mesi antecedenti il rientro, un'attività lavorativa fuori dall'Italia: il periodo di distacco in Italia dal 13/02/2012 al 12/02/2013 ha fatto venire meno il requisito dei 24 mesi di lavoro continuativo svolto esclusivamente all'estero; inoltre il ritorno non è stato funzionale all'avvio di una nuova attività differente presso nuovo datore di lavoro. Per tali ragioni l'avviso di accertamento è legittimo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Legge 30 dicembre 2010, n. 238, art. 2

    art. 2 ..a) i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

    La Commissione interpreta la norma nel senso che, oltre al trasferimento della residenza anagrafica e del domicilio civilistico e all'assunzione/avvio in Italia, è requisito essenziale che nei 24 mesi precedenti l'interessato abbia svolto continuativamente l'attività lavorativa fuori dall'Italia: una presenza lavorativa in Italia (es. distacco) nel periodo dei 24 mesi interrompe tale requisito e preclude il beneficio.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E/2012

    La circolare chiarisce che ai fini della L. 238/2010 per 'residenza' e 'domicilio' devono intendersi rispettivamente la residenza anagrafica e il domicilio civilistico (art. 43 c.c.), dunque il trasferimento anagrafico e l'indicazione di domicilio civilistico sono elementi rilevanti per il 'rientro qualificato'.

  • Art. 43 c.c. (riferimento normativo richiamato)

    Richiamato per la definizione di domicilio civilistico, utile a qualificare il trasferimento ai fini dell'agevolazione.

  • Giurisprudenza/procedura tributaria (principio sul contraddittorio)

    Ribadito che non sussiste obbligo generale di contraddittorio preventivo nel contesto tributario per tributi non armonizzati; dunque l'assenza di contraddittorio preventivo non determina automaticamente la nullità dell'atto impositivo.

Massime di principio

  • Per beneficiare della L. 238/2010 è necessario non solo il trasferimento della residenza anagrafica e del domicilio civilistico in Italia e l'assunzione/avvio di attività in Italia entro tre mesi, ma anche che nei 24 mesi precedenti si sia svolta continuativamente l'attività lavorativa all'estero; periodi di lavoro in Italia durante quei 24 mesi (es. distacchi prolungati) possono far venire meno il requisito.
  • Il "rientro qualificato" previsto dalla legge non coincide automaticamente con il primo rientro fisico in Italia: la legge richiede elementi qualificanti (trasferimento anagrafico/domicilio e nuova assunzione), ma la storia lavorativa degli ultimi 24 mesi resta centrale per valutare l'ammissibilità del beneficio.
  • La qualifica del rapporto di lavoro (stessa azienda e prosecuzione effettiva dell'attività presso una succursale italiana) può precludere il riconoscimento del beneficio se non sussiste una reale discontinuità funzionale/contrattuale che configuri un "nuovo" lavoro in Italia.
  • Ai fini dell'accertamento è importante documentare la cessazione degli istituti giuslavoristici, fiscali e previdenziali esteri, la data e gli atti di trasferimento della residenza anagrafica e del domicilio, e la data/qualità del nuovo rapporto di lavoro in Italia per dimostrare la sussistenza dei requisiti.
  • Dal punto di vista procedurale, in ambito tributario non armonizzato l'assenza di un contraddittorio preventivo non comporta automaticamente la nullità dell'atto; è invece necessario assicurare regolare notifica e corrette deleghe/firme.
  • In presenza di posizione ambigua o di secondment/distacco, valutare attentamente la continuità dell'attività svolta all'estero nei 24 mesi rilevanti: anche brevi periodi lavorativi in Italia nel biennio possono precludere il beneficio.

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