Cassazione Penale, Sentenza n. 34335/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale della libertà del 15/05/2025 che aveva confermato in parte la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 17/03/2025. Il Caiazzo contestava la fondatezza dei gravi indizi in relazione all'appartenenza all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 2), deducendo vizio di motivazione e violazione di legge: era centrale la censura sulla trascrizione di una intercettazione (con presunto riferimento al soprannome "Capozzell"), l'attendibilità del consulente fonico della difesa che riteneva non udibile il soprannome nella registrazione, e l'assenza di ulteriori riscontri investigativi (assenza di riscontri sui pusher, precedenti per droga, frequentazione della casa del boss, dichiarazioni di collaboratori su attività di spaccio). Si deduceva inoltre che, anche qualora si ritenesse il riferimento al soprannome, un unico elemento non fosse sufficiente a configurare la qualificata probabilità di colpevolezza richiesta per la misura cautelare.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso parzialmente: ha ritenuto infondato il primo motivo ma fondato il secondo. Ha ritenuto che il quadro indiziario relativo al capo 2 si fondasse su un unico elemento controverso (la conversazione n. 5120 del 18/05/2019) e che la valutazione della trascrizione non fosse manifestamente illogica, ma che la sola intercettazione, ambigua quanto all'indicazione del soprannome e priva di ulteriori riscontri investigativi concreti sul ruolo operativo del Caiazzo nello spaccio, non fosse idonea a sostenere la gravït indiziaria necessaria per la conferma della misura. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio ai giudici distrettuali affinché rinnovino la valutazione delle emergenze investigative, emendino la motivazione e verifichino la configurabilità dei gravi indizi in relazione al capo 2.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta anche da un apporto limitato purché sia funzionale, consapevole ed efficace per l'esistenza e il rafforzamento del sodalizio; non è richiesta un'investitura formale.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; si applicano i principi generali sull'appartenenza associativa (anche un solo reato fine può suffragare l'appartenenza se dimostra vincolo e contributo funzionale).
art. 56 cod. pen.
Riguarda la concorso di persone nel reato; citato in relazione a contestazioni successive nel provvedimento impugnato ma non decisivo per la questione principale qui esaminata.
art. 629 cod. pen.
Norma relativa al sequestro di persona a scopo di estorsione; citata come parte delle contestazioni con cui era comunque confermata la misura cautelare su altri capi.
art. 648 cod. pen.
Ricettazione; anch'essa tra i reati per cui la custodia cautelare è stata confermata su altri capi.
Massime di principio
- In sede di misure cautelari la prova non richiede il grado del "oltre ogni ragionevole dubbio" ma una "qualificata probabilità" di colpevolezza: tuttavia, unicamente un elemento ambiguo non è sufficiente a fondare la gravït indiziaria.
- Quando un elemento probatorio centrale è una trascrizione fonica contestata dal consulente difensivo, il dubbio tecnico sull'attribuzione della parola va considerato e può intaccare la consistenza del quadro indiziario, specie se non vi sono altri riscontri concreti.
- Per ricondurre a 416-bis è necessario dimostrare che l'apporto dell'indagato sia stato effettivo, consapevole e funzionale all'attività dell'associazione (continuità, stabilità o ruolo operativo), non solo ipotetico o prospettato.
- Se due interpretazioni della prova sono altrettanto plausibili, nella valutazione cautelare deve privilegiarsi l'interpretazione favorevole all'imputato, salvo elementi univoci in senso contrario.
- I giudici di merito hanno discrezionalità nelle valutazioni probatorie, ma la motivazione deve mostrare come le indagini abbiano fornito riscontri ulteriori se la decisione si fonda su un elemento debole o isolato; in mancanza, il provvedimento cautelare è suscettibile di annullamento e rinvio.
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