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Sentenza

Sentenza del 17/04/2019 n. 10669 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato una cartella esattoriale relativa all'ICI per gli anni 2003 e 2004. Il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché non era stato chiamato in giudizio anche l'ente impositore. La ricorrente ha sostenuto che agente della riscossione ed ente impositore non sono litisconsorti necessari e che il contribuente può agire anche soltanto contro l'agente della riscossione. In subordine, ha dedotto che avrebbe dovuto essere disposta la rimessione della causa al primo giudice per integrare il contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che il contribuente può agire indifferentemente contro l'ente impositore o contro l'agente della riscossione, senza necessità di convenire entrambi. Se l'agente della riscossione ritiene necessario coinvolgere l'ente titolare del credito, deve chiamarlo in causa; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinché decida il merito e le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 59

    Le norme disciplinano, rispettivamente, la legittimazione processuale nel giudizio tributario e gli effetti processuali dell'errata instaurazione del contraddittorio. Nel caso concreto non imponevano la presenza necessaria dell'ente impositore insieme all'agente della riscossione.

  • D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39

    Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

    L'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie relative alla riscossione. Il contribuente può quindi citarlo da solo; spetta all'agente, se necessario, chiamare in causa l'ente creditore, assumendo altrimenti il rischio delle conseguenze processuali.

  • Art. 101 c.p.c.

    Il principio del contraddittorio impedisce al giudice di decidere su una domanda senza aver informato la parte contro cui è proposta. Tuttavia, nel caso esaminato, tale norma non giustificava la dichiarazione di inammissibilità, perché non sussisteva un litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative alla riscossione, il contribuente può normalmente notificare il ricorso soltanto all'agente della riscossione oppure soltanto all'ente impositore, a seconda della contestazione.
  • Agente della riscossione ed ente impositore non sono, di regola, litisconsorti necessari: l'omessa citazione di uno dei due non rende automaticamente il ricorso inammissibile.
  • Quando il ricorso è proposto contro l'agente della riscossione ma la questione riguarda anche la titolarità o l'esistenza del credito tributario, spetta all'agente valutare se chiamare in causa l'ente creditore.
  • Se l'agente non coinvolge l'ente impositore quando ciò è necessario per la controversia, può essere chiamato a rispondere delle conseguenze sfavorevoli della lite.
  • Il giudice non deve disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio in assenza di un vero litisconsorzio necessario; deve invece esaminare la controversia nel merito, purché il soggetto convenuto abbia legittimazione passiva.

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