Sentenza del 21/09/2015 n. 1535 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Motivazione dell'avviso di accertamento "per relationem" - Legittimità - Sussiste se l'atto richiamato è allegato o se, nell'avviso, ne è riprodotto il contenuto essenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa motivazione per relationem è stata ritenuta legittima alle condizioni indicate: l'atto richiamato deve essere allegato all'avviso oppure il suo contenuto essenziale deve essere riprodotto nell'avviso. Il testo non specifica l'esito concreto del ricorso né identifica formalmente le parti, ma enuncia il principio giuridico già affermato dalla Suprema Corte nella sentenza 19 giugno 2012, n. 1085.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della motivazione per relationem di un avviso di accertamento, cioè della motivazione che richiama un altro atto o documento. Il principio affermato è che tale motivazione è valida non soltanto quando l'atto richiamato è materialmente allegato all'avviso, ma anche quando l'avviso stesso ne riproduce il contenuto essenziale. Per contenuto essenziale si intendono le parti necessarie e sufficienti a comprendere e sostenere il contenuto del provvedimento impositivo.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sulla motivazione per relationem
La motivazione "per relationem" di un avviso di accertamento è legittima non solo quando l'atto richiamato sia allegato all'avviso, ma anche quando di tale atto sia riprodotto nell'avviso il contenuto essenziale.
L'avviso di accertamento non deve necessariamente riprodurre integralmente o allegare il documento richiamato, purché consenta al contribuente di conoscere gli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa tributaria.
Sentenza della Suprema Corte 19 giugno 2012, n. 1085
Per contenuto essenziale si intende l'insieme di quelle parti dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato.
La sufficienza della motivazione va valutata in concreto: devono essere conoscibili le informazioni indispensabili per comprendere la pretesa fiscale e consentire un'effettiva difesa.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può richiamare altri atti o documenti senza allegarli materialmente, purché ne riporti nell'avviso gli elementi essenziali.
- La motivazione non deve essere necessariamente integrale, ma deve essere sufficientemente chiara, completa e comprensibile da consentire al contribuente di individuare le ragioni della pretesa e contestarla.
- Se il documento richiamato non è allegato e l'avviso non ne riproduce il contenuto essenziale, la motivazione può risultare carente e l'atto può essere contestabile.
- Il giudizio sulla validità della motivazione dipende dalla verifica concreta delle informazioni effettivamente riportate nell'avviso, non dalla sola presenza di un richiamo formale ad altri documenti.
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