Cassazione Penale, Sentenza n. 5601/2022 del 17/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione e rideterminato la pena complessiva. Il difensore ha censurato violazione di legge e carenza motivazionale: in particolare il GIP avrebbe aumentato la pena per il reato oggetto della sentenza del 9/02/2016 oltre la pena irrogata in sede di cognizione e, nella determinazione degli aumenti per i reati satellite, non avrebbe verificato né applicato la riduzione spettante per i riti speciali (patteggiamento/abbreviato) per alcuni reati giudicati con rito abbreviato o con patteggiamento, omettendo di chiarire il criterio adottato per l'individuazione della pena "più grave" e per il computo degli aumenti
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo l'ordinanza del GIP carente e insufficiente nella motivazione. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato gli atti per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in diversa composizione (ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n.183/2013), affinché venga ripetuta la valutazione con motivazione adeguata e conforme alla giurisprudenza recente sul trattamento delle riduzioni per i riti speciali nella determinazione della continuazione e dei relativi aumenti
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento)
La riduzione di pena prevista per il patteggiamento deve essere considerata nel calcolo della pena unica in sede esecutiva: se il reato patteggiato è ritenuto "più grave" la base di calcolo tiene conto della pena già ridotta; se è satellite, l'aumento va commisurato alla pena determinata in sede di cognizione comprensiva della riduzione per il rito
art. 81 cod. pen.
Limita l'applicazione di aumenti in modo che non si superino i limiti legali; richiamato come vincolo alla determinazione degli aumenti nella continuazione
art. 671, comma 2, cod. proc. pen.
Fornisce limiti procedurali/impugnatori rilevanti in sede esecutiva; richiamato quale parametro entro cui devono mantenersi gli aumenti per i reati-satellite
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020 (Rv. 280643)
Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020, Rv. 280643
Ha affermato che, nella continuazione in sede esecutiva tra rito ordinario e patteggiamento, occorre applicare la riduzione ex art.444: la pena ridotta va utilizzata come base se il reato patteggiato è considerato più grave; se è satellite, l'aumento deve essere commisurato alla pena di cognizione comprensiva della riduzione
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021 (Rv. 281679)
Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, Rv. 281679
Conferma il criterio di cui al precedente 07/07/2020: la riduzione per patteggiamento va considerata nel calcolo della pena unica in sede esecutiva, sia a base che per i reati-satellite
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 12136 del 19/10/2018 (dep. 2019), Rv. 275056
Sez. 1, n. 12136 del 19/10/2018, dep. 2019, Rv. 275056
Rappresenta l'orientamento anteriore e contrario che riteneva non applicabile la riduzione del patteggiamento nel calcolo dell'aumento per il reato-satellite; secondo la sentenza impugnata tale orientamento è stato superato dalle pronunce più recenti
Corte costituzionale, sent. n. 183/2013
Corte costituzionale n.183 del 2013
Richiamata in relazione all'obbligo di rinnovazione del giudizio in diversa composizione quando previsto; la Corte di merito ha ordinato il rinvio per nuovo giudizio in diversa composizione in ossequio a tale pronuncia
Massime di principio
- Nella continuazione in sede esecutiva tra reati decisi con riti diversi (ordinario, patteggiamento, abbreviato) occorre verificare caso per caso quale pena assume la qualità di "più grave" e applicare la riduzione prevista per il rito speciale (art.444 per il patteggiamento; e la riduzione prevista per l'abbreviato se applicabile) secondo la giurisprudenza più recente
- L'aumento per i reati-satellite va commisurato in modo da non generare, per il singolo reato-satellite, una quota di pena superiore a quella irrogata in sede di cognizione (vincoli ex art.81 c.p. e disposizioni procedurali): il giudice deve esplicitare tale verifica
- La motivazione deve chiarire i criteri adottati: come è stata scelta la "pena più grave", quale pena è stata presa come base, se e come sono state considerate le riduzioni per i riti speciali e il calcolo puntuale degli aumenti; la mancanza di spiegazioni comporta annullamento e rinvio
- In presenza di pronunce della Corte di Cassazione contrastanti, il giudice dell'esecuzione deve applicare i principi stabiliti dalle decisioni più recenti ed esplicitare il motivo della scelta (seguire il precedente più aggiornato salvo ragioni specifiche)
- Se alcune condanne derivano da riti abbreviati o patteggiamenti, è necessario accertarlo espressamente e computare le riduzioni spettanti nell'ambito della determinazione della pena unica; l'omissione di tale accertamento è vizio rilevante
- Quando la decisione impugnata presenta vizi di motivazione sul calcolo della continuazione, la Corte può annullare e rinviare per nuovo esame, anche disponendo diversa composizione del GIP se richiesto dalla giurisprudenza costituzionale
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