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Sentenza

Sentenza n. 1495/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di D.A.S.P.O. adottato per la partecipazione a contestazioni e per la presenza nel luogo in cui erano stati accesi fumogeni e lanciati razzi durante una manifestazione calcistica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinataria D.A.S.P.O.)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il D.A.S.P.O. deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 16, 17 e 21 Cost., sostenendo che la propria condotta consistesse nella partecipazione a una contestazione contro la società e la squadra, svolta in un luogo dal quale poteva liberamente allontanarsi. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, contestando che le immagini di videosorveglianza consentissero di individuare con certezza il luogo e il momento dell’accensione e del lancio dei razzi e sostenendo che la condotta a lei riferita fosse successiva al lancio, senza alcun apporto causale alla condotta pericolosa del gruppo. Ha infine denunciato disparità di trattamento, rilevando che nei confronti di altri tifosi, ai quali erano state contestate la mera presenza nel gruppo, la partecipazione ai cori e la mancata volontà di allontanarsi, l’Amministrazione aveva disposto l’archiviazione. L’Amministrazione ha sostenuto che la ricorrente fosse stata individuata senza dubbio mediante la videosorveglianza e la conoscenza diretta degli agenti e che l’aver assistito attivamente agli episodi, partecipando all’accensione di fumogeni e all’utilizzo di materiale esplodente, integrasse una condotta rilevante ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), della legge n. 401/1989.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il D.A.S.P.O., facendo salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Ha premesso che il D.A.S.P.O. è una misura di prevenzione applicabile anche in presenza di condotte non sfociate in un reato o in una denuncia penale e che può essere disposto anche in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, trattandosi di un potere connotato da elevata discrezionalità. Tuttavia, tale potere presuppone elementi di fatto concreti dai quali desumere una condotta individuale o di gruppo evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia, intimidazione o comunque idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica. Nel caso esaminato, è stato accertato che i tifosi avevano acceso fumogeni e petardi e lanciato tre razzi, due dei quali erano caduti vicino ai giocatori, provocando la sospensione della partita. La ricorrente, tuttavia, non era entrata nello stadio ed era stata soltanto individuata, tramite le immagini, mentre stazionava nel luogo in cui erano stati accesi i fumogeni e lanciati i primi razzi. Dalla documentazione non emergeva un’azione attiva né un apporto causale concreto della ricorrente alla situazione di allarme e pericolo. La mera presenza sul posto e la partecipazione alle proteste contro la società e la squadra non sono state ritenute sufficienti a integrare la compartecipazione criminosa o la condotta pericolosa e antisportiva richiesta per il D.A.S.P.O. Il provvedimento è stato quindi annullato per difetto di istruttoria circa la sussistenza dei relativi presupposti, con possibilità per l’Amministrazione di procedere a ulteriori accertamenti. Le spese di lite sono state compensate per la complessità degli accertamenti fattuali e dei profili interpretativi.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. a) e b), l. 13 dicembre 1989, n. 401

    Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a).

    Il D.A.S.P.O. può essere adottato anche come misura preventiva, in presenza di un pericolo di lesione dell’ordine pubblico, ma occorrono elementi di fatto concreti e individualizzanti dai quali desumere una partecipazione attiva o una condotta evidentemente finalizzata a episodi violenti, minacciosi o intimidatori. La mera presenza sul luogo degli eventi e la partecipazione a proteste non violente non sono sufficienti.

  • artt. 16, 17 e 21 Cost.

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla libertà di circolazione, alla libertà di riunione e alla libertà di manifestazione del pensiero; il TAR ha accolto il ricorso sulla base del difetto di istruttoria e dell’assenza dei presupposti sostanziali del D.A.S.P.O., senza sviluppare una distinta declaratoria di illegittimità costituzionale della misura.

  • art. 3 Cost.

    La ricorrente ha dedotto la violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento rispetto ad altri tifosi destinatari di archiviazione; la decisione è stata tuttavia fondata sul difetto di istruttoria relativo alla condotta individuale.

Massime di principio

  • Il D.A.S.P.O., quale misura di prevenzione, può essere adottato anche senza una condanna penale o senza che la condotta abbia prodotto una lesione effettiva dell’ordine pubblico, essendo sufficiente un pericolo concreto di violenza, minaccia, intimidazione o turbativa; tale pericolo deve però risultare da elementi di fatto specifici e individualizzanti.
  • La mera presenza di una persona nel luogo in cui altri soggetti hanno acceso fumogeni o lanciato materiale esplodente non dimostra, di per sé, la partecipazione attiva agli episodi né un apporto causale alla situazione di pericolo richiesta dall’art. 6 della legge n. 401/1989.
  • La partecipazione a proteste o cori contro una società sportiva o una squadra, quando non sia accompagnata da condotte violente, intimidatorie o concretamente agevolatrici di tali condotte, non è sufficiente a fondare un D.A.S.P.O.
  • L’elevata discrezionalità riconosciuta all’autorità di pubblica sicurezza nell’adozione del D.A.S.P.O. non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di svolgere un’istruttoria adeguata e di motivare in modo coerente l’individuale riconducibilità della condotta pericolosa al destinatario.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaOrdine e sicurezza pubblicaDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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