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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24623/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Alvarez era stato condannato per spendita di moneta contraffatta (art. 455 cod. pen.), aggravata dall'aver commesso il fatto dopo essere evaso dalla detenzione domiciliare (art. 99 cod. pen.). In primo grado era stato condannato, con rito abbreviato, a 1 anno e 8 mesi e multa di 900 euro; in appello la pena era stata ridotta a 1 anno e multa di 400 euro. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) che le banconote erano grossolanamente false e quindi la condotta era inidonea a produrre l'evento (teoria del reato impossibile) e avrebbe dovuto comportare la non punibilità; (2) la mancanza del dolo, scrivendo che aveva ricevuto le banconote in buona fede da un terzo a cui aveva venduto un soprabito, e dunque andava derubricata la fattispecie o ritenuta assenza del dolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui le banconote non erano grossolanamente false (non riconoscibili ictu oculi dalla generalità), per cui non si configura il reato impossibile, e ha ritenuto indicativa della mala fede del ricorrente la sua insistenza nel cercare di spendere una seconda banconota dopo il rifiuto del titolare dell'esercizio. La sentenza impugnata è dunque confermata nella sostanza; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 455 cod. pen.

    Norma sulla spendita e introduzione nello Stato di moneta falsificata: il reato richiede il dolo di mettere in circolazione moneta falsa. La Corte ha ritenuto che la finalità di mettere in circolazione (dolo) possa essere desunta anche dal comportamento persistente del soggetto che tenta di spendere più banconote non genuine

  • art. 99 cod. pen.

    Aggravante per aver commesso il fatto subito dopo essere evaso dalla detenzione domiciliare; la circostanza aggravante era stata riconosciuta nel procedimento di merito e rilevante ai fini del quadro sanzionatorio

  • art. 49 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina dell'evento e dell'imputabilità dell'azione: la Corte ha ritenuto inammissibile la tesi che l'azione fosse inidonea a realizzare l'evento (reato impossibile), poiché la contraffazione non era "ictu oculi" e poteva certamente essere messa in circolazione

  • art. 457 cod. pen.

    Norma richiamata dalla difesa per una possibile derubricazione (tentativo o altra fattispecie): la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di derubricazione, sostenendo che gli elementi probatori valorizzati in appello (comportamento insistente) indicano la presenza del dolo

  • art. 606 c.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norma sulle doglianze ammissibili in Cassazione: il ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione invocato dalla difesa è stato esaminato e ritenuto manifestamente infondato, con conseguente inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La 'grossolanità' della contraffazione va valutata secondo il criterio dell'ictu oculi: solo se il falso è immediatamente riconoscibile da una persona di comune avvedutezza si configura il reato impossibile e, quindi, l'eventuale non punibilità
  • Il comportamento del soggetto (es. la persistenza nel tentare di spendere più banconote dopo un primo rifiuto) costituisce elemento probatorio rilevante per dedurre la mala fede e il dolo richiesto dall'art. 455
  • La reiezione da parte di un commerciante particolarmente avveduto non implica automaticamente che la banconota sia grossolanamente falsa: la competenza del ricevente (più esperto) può giustificare un rifiuto anche quando il falso non è ictu oculi
  • Le questioni di fatto (valutazione della veridicità e della credibilità delle versioni, valutazione del comportamento) sono sottratte al sindacato di legittimità quando la motivazione dei giudici di merito sia coerente e logicamente motivata; la Cassazione interviene soprattutto su profili di diritto o su vizii manifesti
  • La buona fede soggettiva dell'acquirente di moneta falsa deve essere provata in modo convincente: la mera affermazione di aver ricevuto la banconota da un terzo non basta se gli elementi di contesto (comportamento, numero di banconote, circostanze) indicano il contrario

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