Ordinanza n. 717/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 1907/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 1907/2026, e decreto del direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 19 settembre 2025, recante prot. n. 0000159
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha appellato la sentenza con cui il TAR Lazio aveva respinto il ricorso proposto contro il decreto ministeriale. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Tra le censure dedotte, il Collegio ha esaminato in via sommaria quella relativa alla violazione del principio di proporzionalità, valorizzando l’avvenuto pagamento delle pendenze debitorie della società nei confronti di Terna s.p.a. La società ha inoltre dedotto il rischio che l’esecuzione del provvedimento determinasse, nelle more della definizione dell’appello, la cessazione definitiva dell’attività d’impresa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente, a una prima e impregiudicata disamina, il fumus boni iuris con riferimento alla censura di violazione del principio di proporzionalità, in ragione dell’avvenuto pagamento delle pendenze debitorie verso Terna s.p.a. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché l’esecuzione del provvedimento avrebbe potuto causare la definitiva cessazione dell’attività d’impresa durante il tempo necessario per la decisione sull’appello. Di conseguenza, ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR e del decreto ministeriale impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate e la causa è stata rinviata all’udienza pubblica di discussione del 28 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare proposta in appello.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, il fumus boni iuris può essere ravvisato quando il provvedimento amministrativo impone una misura potenzialmente gravemente lesiva nonostante siano state pagate le pendenze debitorie che ne costituivano il presupposto, rendendo plausibile una violazione del principio di proporzionalità.
- Sussiste il periculum in mora quando l’esecuzione del provvedimento amministrativo, nelle more della decisione sull’appello, può determinare la definitiva cessazione dell’attività d’impresa.
- La sospensione cautelare può riguardare sia l’esecutività della sentenza di primo grado sia il provvedimento amministrativo oggetto del giudizio, quando entrambi concorrono a produrre il pregiudizio dedotto.
Come è indicizzato
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