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Sentenza

Sentenza n. 270/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 3.01.2025, prot. n. -OMISSIS-, notificato il 16.01.2025, con il quale è stato decretato il rigetto dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 2.11.2023 a mezzo assicurata postale nr. -OMISSIS- “volta ad ottenere il rinnovo/conversione per motivi di lavoro subordinato, in attesa occupazione, del permesso di soggiorno nr. I18467711 rilasciato dalla Questura di Milano per motivi di studio il 9.01.2023 e scaduto in data 6.11.2023”, con contestuale ordine di allontanamento immediato dal territorio nazionale; di ogni altro atto e/o provvedimento e/o parere presupposti, successivi e/o connessi o che, comunque, siano in rapporto di correlazione con il provvedimento testé richiamato ancorché il contenuto sia, allo stato, non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato, con contestuale ordine di allontanamento immediato dal territorio nazionale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che aveva respinto l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, ritenendo che il diploma triennale in “Fashion Business, Digital Communication & New Media”, conseguito presso un istituto di Milano, non rientrasse tra i titoli di studio idonei alla conversione ai sensi dell'art. 39-bis, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998. Ha dedotto il travisamento dei presupposti di fatto, la violazione della disposizione normativa, il difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione dell'obbligo di attivazione del soccorso istruttorio. Nel corso del giudizio il TAR, in sede cautelare, aveva rilevato che l'istituto era annoverato tra gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica in forza di un decreto ministeriale, circostanza potenzialmente decisiva benché il corso frequentato non fosse espressamente ricompreso tra quelli riconosciuti.

La decisione

Nelle more del giudizio l'Amministrazione ha revocato il diniego impugnato e ha rilasciato alla ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il rilascio del titolo ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, sicché il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza pronunciarsi ulteriormente sull'annullamento del diniego. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ritenendo che la sopravvenienza amministrativa confermasse la fondatezza della pretesa della ricorrente e considerando anche le precedenti valutazioni cautelari favorevoli sul fumus boni iuris. Il Ministero dell'interno è stato condannato al pagamento di € 1.200,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39-bis, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione è stata richiamata quale norma che individua i titoli di studio rilevanti ai fini della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La piena soddisfazione della pretesa in sede amministrativa durante il giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È stato richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione revoca il provvedimento impugnato e adotta un nuovo atto che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo più necessario decidere sull'impugnazione originaria.
  • Ai fini della liquidazione delle spese in caso di cessata materia del contendere, il giudice può applicare il principio della soccombenza virtuale, valutando la probabile fondatezza della domanda alla luce della sopravvenienza amministrativa e delle risultanze cautelari già acquisite.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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