Cassazione Civile, Ordinanza n. 04030/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La controversia nasce da una complessa vicenda familiare e reale relativa a più cause riunite aventi ad oggetto la divisione di un compendio immobiliare e l’accertamento della titolarità di un mappale connesso a un giardino/parco. In primo grado il tribunale aveva accertato la comunione del mappale, disposto lo scioglimento della comunione e costituito varie servitù di passaggio e di sottoservizi per assicurare l’accesso ai lotti risultanti dalla divisione. La corte d’appello aveva in parte riformato la decisione, ridisegnando alcune servitù e confermando l’impostazione di fondo sulla comunione e sulla necessità di servitù conseguenti alla divisione. I ricorrenti hanno proposto dieci motivi: i primi tre denunciavano ultrapetizione e violazione delle norme sulla divisione e sulle servitù, sostenendo che non fosse stata domandata la divisione del mappale, che non vi fosse domanda di servitù coattiva sul bene e che il fondo fosse esente da servitù per la sua destinazione a giardino/parco e per la presenza di più accessi alternativi; il quarto contestava l’interpretazione di un atto notarile del 1993 e di un testamento del 1998, nonché la qualificazione pertinenziale del mappale rispetto all’abitazione del resistente; i motivi dal quinto al decimo lamentavano, sotto varie angolazioni, che la sentenza non avesse considerato una pretesa interclusione creata dalla CTU e la necessità di ulteriori servitù o accessi, anche in relazione a manufatti sotterranei, muri di contenimento, accessi carrabili e alla servitù per destinazione del padre di famiglia. I ricorrenti chiedevano in sostanza una nuova valutazione del compendio documentale e peritale e l’eliminazione delle servitù costituite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi non rispettassero i requisiti di specificità e autosufficienza, perché fondati su una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove e diretti a sollecitare un nuovo esame del merito precluso in sede di legittimità; ha inoltre richiamato il principio per cui la domanda di divisione presuppone l’accertamento della comunione contestata e consente, in caso di interclusione conseguente alla divisione, la costituzione delle servitù indispensabili, senza che operi l’esenzione di cui all’art. 1051, comma 4, c.c. nel caso di servitù ex art. 1054 c.c. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l’assenza di specifiche censure in appello sulla comunione del mappale già ricondotto al compendio comune dall’atto notarile del 1993; la questione del vincolo pertinenziale è stata considerata comunque assorbita. I motivi dal quinto al decimo sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità e per mancata impugnazione della statuizione della corte territoriale secondo cui non poteva pronunciarsi alcuna servitù in favore dei fondi dei ricorrenti in assenza di appello del resistente sul punto. La Corte ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di cassazione in favore del controricorrente e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
è richiamato come divieto di ultrapetizione: i motivi che denunciano una decisione oltre i limiti della domanda sono però dichiarati inammissibili perché non colpiscono specificamente la ratio della sentenza e mirano a un nuovo esame dei fatti.
art. 1111 c.c.
la domanda di divisione presuppone l’esistenza della comunione; ove la comunione sia contestata, il suo accertamento è implicito nella domanda di scioglimento.
art. 1051 c.c.
l’esenzione prevista per case, cortili, giardini e aie non opera quando la servitù di passaggio coattivo è costituita in dipendenza di interclusione derivante da divisione.
art. 1054 c.c.
in caso di interclusione conseguente alla divisione, il giudice può costituire la servitù indispensabile per l’accesso al fondo assegnato.
art. 817 c.c.
è evocato dai ricorrenti per contestare la sussistenza del vincolo pertinenziale; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specifica riferibilità alla decisione impugnata.
art. 1062 c.c.
è richiamato nei motivi relativi alla pretesa servitù per destinazione del padre di famiglia, ma le doglianze sono giudicate inammissibili per genericità e per mancata corretta devoluzione in appello.
art. 840 c.c.
è invocato con riferimento all’accesso a locali interrati/cisterna, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso deve contenere una chiara e sintetica esposizione delle ragioni; la mancanza di specifica correlazione tra doglianza e motivazione della sentenza determina inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e il modo in cui sono stati introdotti nel giudizio; il mero richiamo a documenti e CTU non è sufficiente.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
è richiamato per escludere l’ammissibilità del ricorso che si risolve nella mera contrapposizione agli accertamenti di fatto del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il quarto motivo è dichiarato inammissibile per carenza di specifica riferibilità alla sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il controllo sul vizio di motivazione è precluso, nel caso di doppia conforme, dalla disciplina dell’art. 348-ter c.p.c.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in presenza di doppia conforme sulle medesime questioni di fatto, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
art. 375, comma 2, c.p.c.
base procedurale della trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
regola il procedimento camerale e la presentazione delle memorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- La domanda di scioglimento della comunione implica, se contestata, l’accertamento dell’esistenza della comunione sul bene da dividere.
- Quando la divisione determina l’interclusione di uno dei lotti, il giudice può costituire la servitù di passaggio indispensabile per assicurare accesso e recesso al fondo assegnato.
- L’esenzione prevista per case, cortili, giardini e aie dall’art. 1051, comma 4, c.c. non si applica alla servitù di passaggio costituita in dipendenza di una divisione ex art. 1054 c.c.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle prove e dei documenti senza censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico gli atti, i documenti e le circostanze processuali rilevanti, non essendo sufficiente un generico rinvio a consulenze tecniche o ad allegati.
- In presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è precluso nei limiti stabiliti dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- Non è scrutinabile in cassazione una questione che non sia stata devoluta in appello o che sia coperta da giudicato interno per mancata specifica censura.
- Quando la decisione di merito si fonda su una ratio autonoma e sufficiente non specificamente impugnata, ogni altra censura sul merito resta priva di interesse o comunque inammissibile.
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