Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6804/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Pescara (28/8-1/9/2023) che aveva rigettato la richiesta di annullamento del sequestro preventivo disposto dal G.I.P. di Pescara (7/7/2023) sulla societa cooperativa First Aid One, sul compendio aziendale e sulle quote sociali, nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente della somma di euro 167.155,82 nei confronti di Antonio Calderone e altri. Il ricorrente deduce quattro motivi principali: (1) violazione dell'art. 27 c.p.p. per presunta possibilita di rinnovazione della stessa misura cautelare gia annullata; (2) violazione del principio del cosiddetto "giudicato cautelare" poiche il Tribunale di Pescara non ha tenuto conto dell'annullamento precedente del sequestro disposto dal Tribunale per il riesame di Pavia (18/11/2021) e ha ritenuto erroneamente che il successivo decreto di rinvio a giudizio del G.U.P. di Pavia (20/2/2023) costituisse elemento sopravvenuto idoneo a superare la preclusione; (3) vizio di motivazione circa il pericolo nel ritardo (art.125, comma 3, c.p.p.), ritenuto apodittico e insufficiente; (4) insufficienza degli indizi (fumus) relativi al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603-bis c.p.) in particolare circa la conoscenza dello stato di bisogno dei lavoratori da parte dell'imputato. La censura principale ha riguardato l'erronea valutazione della "novita" processuale e la mancata considerazione dell'effetto annullatorio della pronuncia del riesame di Pavia che aveva posto nel nulla il precedente decreto di rinvio a giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con motivazione incentrata sul secondo motivo (giudicato cautelare): ha ritenuto che il Tribunale per il riesame di Pescara abbia errato nel considerare il decreto di rinvio a giudizio (20/2/2023) come elemento sopravvenuto idoneo a superare la preclusione derivante dall'annullamento del sequestro operato dal Tribunale per il riesame di Pavia. La Cassazione ha richiamato precedenti (in particolare Sez. 2, n. 36186/2017) secondo i quali la sentenza dichiarativa di incompetenza pone nel nulla il precedente decreto che dispone il giudizio e determina la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari; di conseguenza il presunto "fatto processuale" non poteva essere ritenuto nuovo e idoneo a superare il giudicato cautelare. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e l'ha rinviata per nuovo esame (annullamento con rinvio). Le altre censure sono state assorbite dalla decisione favorevole al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione delle misure cautelari; la Corte osserva che il rinvio a tale norma non era appropriato nel caso in esame poiche non sussisteva una misura da "rinnovare" nel senso tecnico quando la pronuncia precedente aveva annullato il provvedimento.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiede motivazione specifica sul pericolo nel ritardo; la motivazione meramente apodittica sul rischio di dispersione dei beni e sulla disponibilita del denaro non e' sufficiente.

  • art. 324, comma 7 e art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione ai poteri del giudice e alla possibilita di integrazione motivazionale; la Corte segnala che il riesame non puo surrogare carenze motivazionali dell'atto genetico quando il periculum non sia stato adeguatamente provato.

  • art. 603-bis cod. pen. e art. 110 cod. pen.

    Riguardano il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e la concorso; la Corte ha rilevato che gli elementi indiziari relativi alla conoscenza dello stato di bisogno dei lavoratori non erano stati dimostrati in modo nuovo rispetto alla precedente pronuncia che aveva annullato il sequestro.

  • art. 353, 356, 416 cod. pen. (citati nel quadro fattuale)

    Reati contestati nell'imputazione (turbata liberta' degli incanti, frode in pubbliche forniture, associazione per delinquere); rilevanti ai fini del quadro accusatorio ma non decisivi rispetto alla questione cautelare centrale.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 36186 del 06/07/2017 (P.O. e altri, Landi)

    Principio secondo il quale la sentenza dichiarativa di incompetenza pone nel nulla il decreto che dispone il giudizio e consente la regressione del procedimento, con la conseguenza che il decreto di rinvio a giudizio cosi' formatosi perde efficacia come elemento sopravvenuto.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 10976 del 09/01/2016 (Grasso)

    Sulla possibilita, in linea di principio, che un rinvio a giudizio sopravvenuto possa superare un precedente giudicato cautelare, ma a condizione che il rinvio abbia concretamente precisato l'imputazione e sia rimasto efficace; non applicabile se il decreto e' stato poi posto nel nulla da pronuncia di incompetenza.

Massime di principio

  • Se un provvedimento cautelare e' stato annullato da un Tribunale per il riesame e la Procura non ha impugnato quell'annullamento, si forma una preclusione (giudicato cautelare) che impedisce di "far rivivere" la stessa misura senza l'emersione di elementi indiziari nuovi e sostanziali.
  • Un decreto di rinvio a giudizio che e' poi privato di efficacia da una successiva sentenza dichiarativa di incompetenza non puo' essere considerato un fatto processuale "nuovo" idoneo a superare la preclusione cautelare: la regressione del procedimento alla fase delle indagini comporta che non sussiste piu' l'effetto liberatorio del rinvio.
  • Per superare il giudicato cautelare occorre non semplicemente un atto processuale (es. un precedente decreto) ma elementi indiziari oggettivamente nuovi, concreti e pertinenti rispetto ai profili sui quali si era basata la pronuncia di annullamento.
  • La motivazione del pericolo nel ritardo (art.125 c.p.p.) deve essere dettagliata e specifica; affermazioni generiche sul rischio di dispersione del denaro o sulla mera disponibilita non sono sufficienti per giustificare il sequestro preventivo.
  • Il giudice che rivaluta una misura cautelare deve confrontarsi esplicitamente e criticamente con le ragioni che hanno determinato l'annullamento precedente; un semplice richiamo o ripresa delle argomentazioni senza verifica della loro attualita' e efficacia non e' sufficiente.
  • Il pubblico ministero puo' sempre esercitare nuovamente l'azione penale dopo una pronuncia di incompetenza, ma per ottenere misure cautelari gia' annullate deve prospettare fatti e prove nuovi e rilevanti, non limitarsi ad atti processuali privi di efficacia.
  • Nei casi che coinvolgono misure reali (sequestri), la tutela dell'efficacia delle pronunce di annullamento e della certezza processuale e' particolarmente stringente: la rinnovazione di provvedimenti reali richiede fondamenti probatori maggiormente circostanziati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.