Cassazione Penale, Sentenza n. 4251/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per evasione (art. 385 c.p. in relazione all'art. 47‑ter, comma 8, legge 26/07/1975 n. 354) sostenendo violazione di legge e vizio della motivazione: a) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, poiché la Corte avrebbe fondato tale esclusione solo sui precedenti penali senza che questi dimostrassero abitualità; b) illegittima applicazione della recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale) senza adeguata motivazione che la colleghi a una maggiore pericolosità dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello che non si è basata esclusivamente sui precedenti penali, ma ha considerato anche la gravità della condotta commessa durante l'evasione: l'incontro con una donna (previo contatto telefonico) in pizzeria e poi in un bar, con aggressione che le ha procurato una frattura costale e 15 giorni di prognosi. Sulla base di ciò la Corte di appello ha logicamente escluso la particolare tenuità e ha valutato la recidiva come indicativa di accresciuta pericolosità. Conseguentemente la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma richiamata quale fattispecie di reato (evasione). La Corte ha ritenuto che l'allontanamento dal domicilio durante la detenzione domiciliare integri tale fattispecie.
art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975 n. 354
Richiamata in relazione alla disciplina della detenzione domiciliare e delle limitazioni degli orari; la violazione di tali prescrizioni è stata ritenuta sussumibile nella fattispecie contestata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di Cassazione, in caso di dichiarazione di inammissibilità, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; applicata per liquidare euro 3.000.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando, oltre ai precedenti penali, emergono elementi concreti di gravità della condotta attuale (es. lesioni provocate durante l'evento), perché la valutazione deve essere complessiva.
- L'applicazione della recidiva richiede una motivazione che colleghi i precedenti e la condotta attuale a una maggiore pericolosità sociale; la presenza di comportamenti recenti e gravi rafforza la possibilità di applicarla.
- Il giudice di merito può valutare sia i precedenti penali sia la concreta dinamica del reato: la mera invocazione dei precedenti da parte del giudice è criticabile solo se essi sono stati usati meccanicamente e senza considerare la gravità della condotta corrente.
- In Cassazione la mancata illustrazione di un errore di diritto o di un vizio gravemente motivazionale conduce frequentemente alla declaratoria di inammissibilità; il ricorrente deve indicare profili chiari di illegittimità o insufficienza logico‑giuridica.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., conseguenze economiche (spese e somma alla Cassa delle ammende), quindi il ricorso deve essere valutato anche in termini di convenienza processuale.
Testo integrale
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