Cassazione Penale, Ordinanza n. 01198/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La sentenza impugnata aveva condannato gli imputati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. In cassazione i ricorsi hanno censurato, in relazione ai diversi posizionamenti processuali, il giudizio di responsabilità, la sussistenza dell'elemento soggettivo, l'esclusione dell'aggravante ritenuta, il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante; per uno degli imputati è stata contestata anche la recidiva; per un altro è stata dedotta altresì la corretta qualificazione giuridica dei fatti. La Corte ha rilevato che i motivi riproducevano censure già esaminate dai giudici di merito, miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, e risultavano comunque generici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La sentenza impugnata riguardava la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte di cassazione non entra nel merito della configurabilità del reato perché i ricorsi sono dichiarati inammissibili.
art. 616 c.p.p.
È richiamata implicitamente dalla statuizione sulle spese processuali e sulla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già affrontate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, trattandosi di profili riservati al giudice di merito.
- Il motivo è generico quando non si misura con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata e non evidenzia specifici vizi logici o giuridici della stessa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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