Cassazione Penale, Sentenza n. 12726/2025 del 02/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riparazione per la custodia cautelare in carcere subita dal 22/09/2004 al 14/12/2004 in ordine al reato di cui all'art.416bis c.1-6 c.p.; era poi stato assolto con sentenza divenuta irrevocabile. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il Gallace avesse concorso, con colpa grave, a dare causa alla propria carcerazione in ragione di una serie di contatti e comportamenti (frequentazioni con affiliati, intercettazioni ambientali, funzioni di tramite e di portavoce del padre latitante, richieste di fatture retrodatate, incontri per conto del padre) reputati indicativi di stretta contiguità con il sodalizio mafioso. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che gli elementi valorizzati non erano provati o non erano idonei a dimostrare dolo o colpa grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il giudice della riparazione, pur non avendo compiuto un raffronto puntuale con le argomentazioni dell'assoluzione, abbia comunque motivato adeguatamente la ricostruzione dei fatti e individuato elementi idonei a escludere il diritto all'indennizzo per colpa grave. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui frequentazioni ambigue con membri di un'associazione delinquenziale possono costituire indizio di complicità e integrare la colpa grave, purché sussista un nesso, anche solo concausale, tra quei comportamenti e la misura cautelare adottata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; non sono state accolte le doglianze del ricorrente.
Norme richiamate
art.416bis cod. pen.
art.416bis, commi 1-6, cod.pen.
Norma che descrive il reato di associazione mafiosa; nel caso era il titolo di imputazione originario rispetto al quale era stata disposta la custodia cautelare e successivamente intervenuta l'assoluzione
art.315 cod. proc. pen.
Individua il giudice della riparazione chiamato a decidere sulle domande di indennizzo per ingiusta detenzione; la decisione di merito impugnata era stata resa da quel giudice
art.314 cod. proc. pen.
Prevede l'esclusione dell'indennizzo quando la detenzione sia stata causata o concorsa a essere causata dal comportamento del detenuto, per dolo o colpa grave: il vizio ostativo invocato dal giudice della riparazione
art.606 cod. proc. pen.
art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione impugnati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione)
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve valutare, ex ante e con motivazione autonoma rispetto al processo di merito, se il comportamento del detenuto abbia concorso, per dolo o colpa grave, alla determinazione della custodia cautelare.
- La semplice frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite non esclude automaticamente il diritto all'indennizzo: rilevano la qualità, la tipologia e l'incidenza di tali rapporti e il nesso, almeno concausale, con la misura cautelare adottata.
- Intercettazioni, incontri per conto di soggetti latitanti, funzioni di intermediario/portavoce e comportamenti attivi volti a favorire o coprire il reato possono essere valutati come indizi idonei a configurare colpa grave e quindi ostativi all'indennizzo.
- Il ricorrente che contesta la decisione di rigetto deve fornire elementi specifici e non meramente oppositivi per dimostrare la manifesta illogicità o la violazione di legge della motivazione del giudice della riparazione.
- In caso di ricorso per cassazione avverso un rigetto, la Corte verifica la correttezza dell'applicazione dei principi (es.: autonomia del giudizio di riparazione, nesso di causalità) e la congruità della motivazione; la mancanza di un confronto puntuale con l'assoluzione non inficia automaticamente il rigetto se la motivazione è complessivamente adeguata.
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