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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27920/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione in relazione a un credito tributario. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento della cartella per ritenuta prescrizione del debito; in appello, però, la CTR del Lazio aveva accolto l'impugnazione dell'agente della riscossione, ritenendo che la cartella trovasse fondamento in un avviso di accertamento già impugnato dal contribuente e definito con sentenza di rigetto passata in giudicato. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle regole sulle nuove difese e produzioni documentali in appello nel processo tributario, sostenendo che l'agente della riscossione avesse depositato solo in secondo grado la sentenza relativa all'avviso presupposto, senza certificazione del passaggio in giudicato e in violazione delle preclusioni di cui agli artt. 57 e 58 d.lgs. 546/1992 e 345 c.p.c.; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme sulla tempestiva notifica dell'avviso di accertamento e l'omesso esame di un fatto decisivo, assumendo la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento per tardiva notificazione dell'atto presupposto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sul deposito in appello della sentenza relativa all'avviso di accertamento, chiarendo che nel processo tributario l'appellato può produrre nuovi documenti in appello e che, nel caso concreto, la sentenza non era rilevante come giudicato ma come presupposto della cartella, sicché la parte aveva comunque l'onere di contestare specificamente il presupposto della riscossione. Ha inoltre escluso la violazione delle preclusioni sulle difese dell'amministrazione, qualificando la produzione e le deduzioni dell'agente della riscossione come mere difese ammissibili anche in appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava censure eterogenee di diritto e di fatto, non specificava se la questione fosse stata dedotta nei gradi di merito ed era comunque nuova, poiché l'avviso di accertamento era stato notificato e impugnato, con necessità di far valere in quel giudizio i vizi propri dell'atto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    La Corte richiama i limiti del ricorso per cassazione: violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatti decisivi, ribadendo che le censure devono essere specifiche e non sovrapposte.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio tributario non opera la preclusione generale alla produzione di nuovi documenti in appello, perché la disciplina speciale dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 prevale.

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per contestare le produzioni in appello; la Corte non ne ravvisa violazione nel caso concreto.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Preclude in appello solo le eccezioni nuove in senso proprio, non le mere difese o eccezioni improprie dell'Amministrazione.

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    Consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in appello nel processo tributario, anche se preesistenti al primo grado e senza necessità di giustificazione della mancata precedente produzione.

  • art. 1 d.lgs. 546/1992

    Opera il principio di specialità: nel rapporto tra codice di rito civile e processo tributario prevale la disciplina speciale tributaria.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Nel processo tributario, in assenza di specifica previsione, la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza richiede l'attestazione del segretario della commissione; tuttavia nel caso concreto la questione non era decisiva perché la sentenza era utilizzata come presupposto della cartella.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di deduzione della violazione processuale; la Corte non ravvisa una lesione del giusto processo.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    Invocato per sostenere la decadenza dal potere di accertamento per tardiva notifica dell'avviso; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Gli atti autonomamente impugnabili vanno contestati per vizi propri nel giudizio loro relativo, salvo il caso di mancata notifica dell'atto presupposto.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Citato nel ragionamento sulla certificazione del giudicato, ma non decisivo nel caso concreto.

  • art. 57 d.lgs. 542/1996

    Nel testo è richiamato verosimilmente per la regola sulle eccezioni nuove in appello, intese come mere difese non precluse; il riferimento appare però testualmente riportato così nella sentenza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la produzione di documenti nuovi in appello è ammissibile ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 anche se i documenti esistevano già nel primo grado e anche se la parte avrebbe potuto produrli prima; la preclusione dell'art. 345 c.p.c. non si applica per il principio di specialità.
  • Le difese dell'agente della riscossione o dell'Amministrazione finanziaria dirette a contrastare l'impugnazione dell'atto tributario, anche se articolate per la prima volta in appello, sono ammissibili quando si limitano a mere difese o a eccezioni in senso improprio e non introducono un nuovo tema di indagine o una domanda/eccezione in senso stretto.
  • La sentenza richiamata come titolo o presupposto della cartella non deve necessariamente essere prodotta con certificazione del passaggio in giudicato se il suo rilievo è valutato dal giudice come elemento presupposto dell'atto impugnato; resta comunque onere della parte contestare in modo specifico il fondamento della riscossione.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, autonoma e non mescolare questioni di violazione di legge, vizi motivazionali e questioni di fatto; la sovrapposizione di profili eterogenei può determinare inammissibilità.
  • Le questioni non trattate nella sentenza impugnata sono proponibili in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente di averle dedotte nel giudizio di merito e in quale atto, altrimenti la censura è nuova e inammissibile.
  • Gli atti tributari autonomamente impugnabili devono essere contestati per vizi propri nel giudizio relativo all'atto stesso; se l'avviso di accertamento è stato notificato e impugnato, i relativi vizi non possono essere riesaminati solo in occasione dell'impugnazione della cartella, salvo mancanza di notifica dell'atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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