Cassazione Penale, Sentenza n. 00256/2026 del 05/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere per i reati di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo (capi 83 e 84). Il ricorrente ha denunciato: (1) violazione e erronea applicazione dell'art. 291, comma 1-quater c.p.p. per omessa esecuzione dell'interrogatorio preventivo e carenza di motivazione, sostenendo che non risultava la connessione con reati di tipo mafioso che giustificasse la deroga; (2) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione per travisamento della prova, lamentando che il Tribunale ha ritenuto la necessità della misura carceraria basandosi sulla sola gravità astratta delle condotte senza riscontri concreti e senza valutare misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico).
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo la Cassazione osserva che anche a prescindere dalla contestata connessione mafiosa la fattispecie rientra nelle ipotesi di "gravi delitti commessi con uso di armi" esonerative dell'interrogatorio preventivo (nuova disciplina introdotta dalla legge n. 114/2024), e inoltre valorizza gli elementi probatori che indicano l'uso spregiudicato di armi, la disponibilità di almeno tre armi modificate fornite da soggetti contigui alla criminalità organizzata e l'imposizione del loro ritiro da parte di esponenti del mandamento di Porta Nuova. Il secondo motivo è ritenuto inammissibile perché generico e consistito in censure di fatto; la Corte conferma che il Tribunale ha motivatamente ravvisato il pericolo concreto di reiterazione sulla base delle modalità (sparo in luogo pubblico a scopo ritorsivo), della personalità dell'indagato e dell'assenza di elementi che consentano di formulare una prognosi favorevole sul rispetto di misure meno afflittive, compreso l'uso del braccialetto elettronico. Il ricorrente è condannato alle spese e la sentenza dispone l'inoltro al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att.
Norme richiamate
art. 291 cod. proc. pen. (comma 1-quater e ss.)
La riforma (legge 9/8/2024, n.114) ha introdotto il principio del contraddittorio preventivo sull'applicazione delle misure personali, ma esonera dall'obbligo dell'interrogatorio preventivo nei casi di pericolo di fuga, inquinamento probatorio e pericolo di reiterazione in ipotesi di reati di rilevante gravità, tra cui "gravi delitti commessi con uso di armi"; pertanto, quando ricorre tale fattispecie il giudice non è obbligato all'interrogatorio preventivo
art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.
i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110
Tali delitti sono espressamente richiamati nella disciplina che giustifica l'omissione dell'interrogatorio preventivo quando ricorra pericolo di reiterazione; nella specie, la Corte ritiene integrata la fattispecie delle "più armi comuni da sparo" in presenza di almeno tre armi modificate
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Consente l'applicazione della custodia cautelare quando sussiste il concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie; il Tribunale l'ha ritenuta integrata sulla base delle modalità esecutive e della personalità dell'indagato
art. 275 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti e i criteri per le misure coercitive, compreso il principio di proporzionalità e l'onere motivazionale del giudice nel valutare misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per la specifica personalità e condotta del ricorrente
legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. e) n. 2
Ha introdotto i nuovi commi nell'art. 291 c.p.p. (1-quater - 1-nonies) disciplinando l'interrogatorio preventivo e le eccezioni per i casi di particolare gravità (pericolo di fuga, inquinamento, reiterazione per reati con armi)
Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016 (Lovisi)
In tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico
Il principio richiede motivazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico quando si opta per la custodia in carcere; la Corte ha ritenuto adempiuto l'onere motivazionale valutando l'affidabilità del cautelato e l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede che, se dalla sentenza non deriva la liberazione del detenuto, la cancelleria debba trasmetterne copia al Direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ordina tale adempimento
Massime di principio
- L'omissione dell'interrogatorio preventivo è legittima quando la fattispecie rientra nelle ipotesi espressamente indicate dalla legge (es. gravi delitti commessi con uso di armi) o quando ricorrono esigenze cautelari come il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio; il difensore deve quindi contestare espressamente l'applicabilità di tali eccezioni con argomentazioni precise
- Per giustificare la custodia cautelare per pericolo di reiterazione è necessario che il giudice indichi elementi concreti: modalità esecutive particolarmente gravi (es. spari in luogo pubblico), disponibilità di armi, rapporti con ambienti criminali e profili di personalità che rendano improbabile il rispetto di misure meno afflittive
- Le censure generiche o fondate su una rivalutazione del materiale probatorio sono, di norma, inammissibili in Cassazione: il controllo di legittimità non sostituisce il giudizio di merito e richiede indicazione puntuale di errori di diritto o di motivazione illogica o contraddittoria
- Se si invoca l'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico il difensore deve fornire elementi concreti a dimostrare l'affidabilità del cliente o la praticabilità della misura; altrimenti il giudice può ritenere impossibile una prognosi favorevole e disporre la custodia in carcere con motivazione sufficiente
- In fase di impugnazione è strategico distinguere chiaramente tra profili di diritto (es.: errata applicazione di norme che esonerano l'interrogatorio) e profili di fatto (es.: valutazione della prova); per ottenere accoglimento è necessario dimostrare errori di diritto o palese illogicità nella motivazione
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