Sentenza n. 1123/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento diretto al rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta dell'appuntamento e la notificazione del ricorso nonché il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che ha provveduto in tempi ragionevoli. Il Ministero è stato comunque condannato a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l'attivazione del procedimento relativo al visto d'ingresso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio; la fissazione dell'appuntamento ha soddisfatto la pretesa relativa all'attivazione del procedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per formalizzare una domanda amministrativa può integrare il soddisfacimento della pretesa azionata quando l'oggetto del ricorso sia l'attivazione del relativo procedimento, determinando la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di una decisione sull'illegittimità originaria del silenzio.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell'amministrazione, restando possibile porre a carico di quest'ultima la restituzione del contributo unificato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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