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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29102/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un proprietario di un cavallo da corsa ha agito per il risarcimento dei danni assumendo che, in un giorno del 2003, un automobilista alla guida di un veicolo di proprietà di una terza persona avesse investito l'animale, ferendolo e impedendogli di proseguire l'attività agonistica. In giudizio la compagnia assicuratrice del responsabile ha contestato la stessa storicità del sinistro e ha evidenziato che il cavallo risultava aver partecipato a una competizione circa due mesi dopo la data indicata nell'atto introduttivo. Il Tribunale ha rigettato la domanda per difetto di prova del fatto e del nesso causale. In appello l'attore ha sostenuto che la data del sinistro indicata negli atti fosse frutto di mero errore materiale e che la vera data fosse successiva, così da rendere compatibile la partecipazione del cavallo a una gara nel mese di agosto. La Corte d'appello ha però confermato il rigetto, ritenendo non credibile l'errore materiale, non opponibile all'assicuratore la confessione tardiva dei responsabili, e non decisive le prove testimoniali e documentali. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di legge, omesso esame di un fatto decisivo e mancata valutazione di ulteriori elementi probatori, insistendo sulla tesi dell'errore nella data e sulla pretesa precisazione, non mutamento, della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambe le censure investivano accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, ossia la verifica dell'effettivo verificarsi del sinistro, dell'eventuale errore materiale nella data indicata e dell'attendibilità e sufficienza delle prove. Ha inoltre ritenuto non pertinente il richiamo alla mutatio libelli, poiché la domanda era stata respinta per difetto di prova e non per inammissibile modifica della domanda. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ravvisata la proposizione del ricorso con colpa grave, anche al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato d'ufficio perché il ricorso è stato ritenuto proposto quanto meno con colpa grave, con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata

  • art. 2049 c.c.

    richiamato per affermare la responsabilità della parte per l'operato del proprio difensore nei confronti delle controparti processuali

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    evocato come parametro di diligenza qualificata esigibile dall'avvocato cassazionista

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

  • d.m. 10.3.2014 n. 55, art. 2, comma 2

    richiamato per la liquidazione delle spese forfettarie

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo, mirino in realtà a rimettere in discussione l'accertamento del fatto storico, l'apprezzamento dell'attendibilità delle prove e la sufficienza del materiale istruttorio.
  • Quando il giudice di merito rigetta la domanda per difetto di prova del fatto costitutivo, è irrilevante invocare in cassazione i principi sulla mutatio libelli, se la decisione non è fondata sulla modificazione inammissibile della domanda.
  • La deduzione di un errore materiale nella indicazione di un elemento fattuale deve essere supportata da elementi univoci; in mancanza, il giudice di merito può escluderne la ricorrenza valorizzando la reiterazione dell'indicazione in più atti e la sua provenienza da soggetti diversi.
  • La proposizione di un ricorso per cassazione fondato su questioni manifestamente di merito e di puro fatto può integrare colpa grave ai fini della condanna aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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