Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1960/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 469 del 2025.

Giustizia amministrativa202600272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla costituzione della carta docente per un valore di 1.500 euro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 469 del 2025, con la quale era stato dichiarato il suo diritto alla costituzione della carta docente, per il valore complessivo di 1.500 euro, in relazione al servizio svolto negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre accessori. Il ricorso lamentava, in sostanza, la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero dell’istruzione e del merito.

La decisione

Il TAR ha rilevato che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. Pertanto, non residuando un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Il Ministero è stato comunque condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 400 euro oltre accessori, sulla base del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto anche del carattere seriale della controversia. È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione sopravvenuta del provvedimento giurisdizionale nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
  • Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere a seguito dell’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso e considerando, ove rilevante, il carattere seriale della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.