Sentenza n. 6294/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento: a) del Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato prot. 0029445 del 20 settembre 2022, notificato al ricorrente in data 23 settembre 2022, con cui il ricorrente veniva escluso dal concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di n. 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, del 16 maggio 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale – “Concorso ed esami” del 20 maggio 2022, “perché non in possesso del requisito dell'età”; b) dei verbali della Commissione giudicatrice del concorso de quo, “ancorché non conosciuti”, laddove il ricorrente viene valutato come non in possesso del requisito dell’età per la partecipazione alla selezione concorsuale; c) del Decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del Concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/39 ter del 4 novembre 2022 con avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed Esami” in pari data; d) di tutti i successivi ed eventuali scorrimenti della medesima graduatoria di merito, “ancorché non eseguiti e non conosciuti”; e) ove lesivo e per quanto di ragione, del bando del Concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di n. 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, del 16 maggio 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale – “Concorso ed esami” del 20 maggio 2022, nella parte in cui, all’art. 3, rubricato “requisiti di partecipazione e cause di esclusione”, non specifica quali siano i criteri di calcolo dell’elevazione del limite d’età; f) di tutti gli ulteriori atti, verbali e provvedimenti della suddetta procedura concorsuale, “ancorché non conosciuti”, nonché di quelli presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, ivi compresa la comunicazione p.e.c. inoltrata al ricorrente in data 9 agosto 2022; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente alla prosecuzione delle prove del concorso in oggetto ed eventuale, utile inserimento nella graduatoria di merito o, in subordine, per il diritto al risarcimento per perdita di chance.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato per mancanza del requisito dell’età, nonché gli atti connessi della procedura concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento ministeriale di esclusione dal concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato, deducendo la propria ammissione alla procedura e contestando la valutazione di non possesso del requisito anagrafico. Erano stati inoltre impugnati i verbali della commissione giudicatrice, la graduatoria di merito, gli eventuali successivi scorrimenti, il bando nella parte in cui non avrebbe specificato i criteri di calcolo dell’elevazione del limite d’età e gli ulteriori atti connessi. Il ricorrente aveva chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto a proseguire le prove e all’eventuale utile inserimento in graduatoria oppure, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance. Prima della decisione, il ricorrente ha notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendone integrati i presupposti e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85 c.p.a. Non è stata quindi esaminata la legittimità dell’esclusione, né sono stati scrutinati i motivi relativi al requisito dell’età, al bando, agli atti della commissione, alla graduatoria o alla richiesta risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in considerazione della complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale per la definizione del giudizio mediante dichiarazione di estinzione.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso e consente la definizione del giudizio per effetto della rinuncia ritualmente manifestata.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal Collegio nel procedimento di dichiarazione dell’estinzione conseguente alla rinuncia al ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato in modalità da remoto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando ritualmente notificata e depositata, consente al giudice amministrativo di dichiarare l’estinzione del giudizio senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione e le domande accessorie proposte.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando il giudice ritenga che la complessità della vicenda giustifichi tale regolazione.
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