Ordinanza n. 2702/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del foglio prot. n. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-del 22 gennaio 2026 e notificato in data 26 gennaio 2026, adottato dal Capo del 4° Ufficio della Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica, recante il provvedimento definitivo di rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente in data 9 giugno 2025 ai sensi del paragrafo 4 della Direttiva DIPMA-UD-001, edizione 2022; -ove occorra e per quanto di ragione, del preavviso di rigetto ex art. 10bis della legge 241/1990 opposto a parte ricorrente in data 18 dicembre 2025; -del parere del Consulente Sanitario di Forza Armata, richiamato negli atti sopra indicati, nella parte in cui ha escluso la ricorrenza di una condizione di “gravissima patologia”, ove ritenuto autonomamente lesivo; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, nella parte in cui abbiano concorso alla formazione del diniego impugnato; NONCHE’ PER LA CONDANNA E L’ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente al trasferimento presso la sede più vicina alla propria residenza o, in subordine alla riedizione del potere conforme ai principi di legge, con nuova valutazione dell’istanza di assegnazione temporanea/trasferimento presso un Ente ubicato nella provincia di Caserta, previa effettiva ponderazione della documentazione sanitaria, della situazione personale e familiare complessiva e delle esigenze di servizio concretamente rilevanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo dell’istanza di trasferimento temporaneo presso un ente ubicato nella provincia di Caserta, preceduto da preavviso di rigetto e fondato su parere del Consulente Sanitario di Forza Armata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di trasferimento temporaneo presentata ai sensi del paragrafo 4 della Direttiva DIPMA-UD-001, edizione 2022, chiedendo anche la sospensione cautelare dell’atto e l’accertamento del diritto al trasferimento o, in subordine, la riedizione del potere. La direttiva subordina il trasferimento alla sussistenza di gravissime e documentate problematiche private a connotazione sanitaria. Il diniego è stato fondato sul parere del Consulente Sanitario di Forza Armata, che ha escluso la configurabilità di una gravissima patologia. Il ricorrente ha inoltre contestato gli atti presupposti, compreso il preavviso di rigetto e il parere sanitario, deducendo, per quanto emerge dal testo, l’erronea valutazione della propria condizione sanitaria e personale e la mancata considerazione della documentazione sanitaria, della situazione familiare e delle esigenze di servizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione ha ritenuto sufficiente, allo stato, a tutelare la salute del militare la misura già adottata dall’ufficiale medico dell’Infermeria di Corpo, consistente nell’esenzione dai servizi armati e di caserma e nell’impiego esclusivo in mansioni d’ufficio. Alla luce della Direttiva DIPMA-UD-001 e delle valutazioni amministrative e medico-legali richiamate nel diniego, il giudice ha ritenuto di dover prendere atto, nella fase cautelare, delle asserzioni dell’Amministrazione e non ha ravvisato ragioni per accogliere la sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta.
paragrafo 4 Direttiva DIPMA-UD-001, edizione 2022
a gravissime e documentate problematiche di natura privata a connotazione sanitaria
Subordina la possibilità del trasferimento temporaneo alla sussistenza di problematiche private di natura sanitaria connotate da gravità estrema e adeguatamente documentate.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale base del preavviso di rigetto impugnato; il testo non contiene una specifica valutazione del giudice sulla sua applicazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa a una domanda di trasferimento temporaneo di un militare fondata su problematiche private a connotazione sanitaria, il giudice può ritenere non dimostrato il fumus quando l’amministrazione abbia escluso, sulla base di un parere medico-legale, la sussistenza di una gravissima patologia e abbia già adottato misure di impiego limitative ritenute idonee a tutelare la salute del militare.
- Quando la disciplina interna dell’amministrazione militare subordina il trasferimento temporaneo alla ricorrenza di problematiche sanitarie gravissime e documentate, la mera allegazione di una condizione sanitaria non è sufficiente, in sede cautelare, a superare la valutazione medico-legale posta a fondamento del diniego, se il giudice non ravvisa allo stato elementi per disattenderla.
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