Cassazione Penale, Sentenza n. 30326/2025 del 05/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la retrodatazione della cessazione della condotta associativa riconosciuta con la sentenza di condanna n. 1891/2021 (associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90) al mese di dicembre 2016, data degli arresti dei promotori, per ottenere il riconoscimento come presofferto del periodo di detenzione 05/01/2017-14/03/2018 ai fini del computo delle pene. La richiesta si fondava anche su un provvedimento del Tribunale di sorveglianza che, incidentalmente, aveva indicato diversa epoca di cessazione dell'associazione.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva correttamente dichiarato l'istanza inammissibile in quanto la questione era già stata esaminata e decisa con precedente ordinanza (11/01/2024) passata in giudicato. La motivazione di merito aveva accertato che i rapporti di solidarietà e le condotte degli affiliati proseguirono fino alla data indicata dalla Procura Generale (14/03/2018), data di esecuzione dell'ordinanza cautelare, e che solo lo smantellamento con quella ordinanza aveva interrotto la permanenza nel vincolo associativo. Inoltre il Tribunale di sorveglianza non poteva rideterminare autonomamente il "tempus commissi delicti" della condotta oggetto della condanna. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/90
norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la cessazione della permanenza nel reato va individuata in base agli accertamenti del giudice della cognizione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto operante il vincolo fino alla data di esecuzione dell'ordinanza cautelare (14/03/2018)
art. 73 d.P.R. 309/90
riguarda il traffico di stupefacenti: le pene inflitte per reati diversi possono non essere fungibili rispetto a quelle per associazione, con effetti sul riconoscimento della detenzione come presofferta
art. 80 d.P.R. 309/90
circostanza aggravante applicata nella condanna; non altera il principio sul momento di cessazione della partecipazione associativa così accertato in sede di merito
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep. 2023, Scalogna, Rv. 284511)
principio secondo cui il "tempus commissi delicti" del reato oggetto della condanna deve essere determinato dal giudice della cognizione e non dal tribunale di sorveglianza, che non ha potere autonomo di delimitazione temporale della condotta
Massime di principio
- Un'istanza di revisione del momento di cessazione di una condotta associativa è inammissibile se la stessa questione è già stata definitivamente decisa in un precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione (effetto di giudicato esecutivo).
- Il giudice dell'esecuzione deve attenersi agli accertamenti temporali compiuti dal giudice della cognizione; il tribunale di sorveglianza non può riformulare autonomamente il "tempus commissi delicti" per fini esecutivi
- Per ottenere il riconoscimento di detenzione presofferta occorre dimostrare che il periodo di carcerazione coincide con la durata effettiva della partecipazione al reato oggetto della condanna; se la partecipazione è stata accertata come perdurante oltre quel periodo, il presofferto non è riconoscibile
- Documenti o provvedimenti che incidentalmente esprimono una diversa ricostruzione temporale (es. provvedimento del Tribunale di sorveglianza) hanno efficacia limitata se contrastano con il giudicato della cognizione: servono nuovi elementi di fatto rilevanti non già decorrenze meramente ricostruite in altra sede
- In casi analoghi, se si intende contestare la data di cessazione dell'associazione è necessario proporre elementi nuovi e decisivi che possano incidere sul giudicato di merito; riproporre la stessa richiesta già definita conduce all'inammissibilità o al rigetto
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