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Ordinanza

Ordinanza n. 11/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto di rifiuto datato 8 settembre 2025del nulla osta per lavoro subordinato ottenuto in data 20 luglio 2025 dal datore di lavoro domestico in favore del ricorrente, codice istanza -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202502633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rifiuto del nulla osta per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto dell’8 settembre 2025 con cui è stato rifiutato il nulla osta per lavoro subordinato richiesto da un datore di lavoro domestico, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il rifiuto è stato motivato dal mancato riscontro, entro sette giorni, alla richiesta di conferma della volontà del datore di lavoro di procedere all’assunzione. Il ricorrente ha rappresentato che la PEC originariamente indicata nella domanda era stata dismessa a seguito del pensionamento del datore di lavoro e che quest’ultimo aveva comunicato il 3 settembre 2025 un nuovo indirizzo PEC, chiedendo che le comunicazioni fossero inviate a tale recapito.

La decisione

Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare e con riserva di ogni ulteriore decisione sulle questioni di rito e di merito, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. Dagli atti risultava infatti che la PEC contenente la richiesta di conferma della volontà di assumere era stata inviata dal Ministero degli affari esteri il 29 agosto 2025, anteriormente alla comunicazione del nuovo indirizzo PEC da parte del datore di lavoro, avvenuta il 3 settembre 2025. Poiché il richiedente non aveva confermato entro sette giorni la volontà di procedere all’assunzione, il rifiuto del nulla osta non presentava, allo stato, profili di fondatezza. La domanda cautelare è stata quindi rigettata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese della fase cautelare in favore delle amministrazioni costituite. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha applicato la tutela cautelare verificando, in via sommaria, la fondatezza del ricorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, alla luce degli atti disponibili, difetta il fumus boni iuris, senza che ciò comporti una decisione definitiva sulle questioni di rito o sul merito della controversia.
  • Quando una procedura amministrativa impone al richiedente di confermare entro un termine determinato la volontà di procedere all’assunzione e la comunicazione è stata inviata all’indirizzo PEC indicato nella domanda prima della comunicazione di un nuovo recapito, il mancato riscontro entro il termine può giustificare il rifiuto del nulla osta, almeno ai fini della valutazione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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