Cassazione Penale, Sentenza n. 11631/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza con applicazione della pena di 16 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. (omicidio stradale) e per la conseguente applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente. La ricorrente deduceva: (1) violazione di legge per aver il Tribunale disposto la revoca della patente senza adeguata motivazione ai sensi degli artt. 222, comma 2, e 218 C.d.S., alla luce della sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale che ha eliminato l'automatismo della revoca; (2) errata valutazione dei criteri (gravità del danno, gravità della violazione, pericolo per la circolazione) e della dinamica del sinistro, sostenendo che la velocità della Fanfano fosse molto contenuta (circa 27 km/h), che il pedone aveva attraversato imprudentemente e che la visibilità e le condizioni non consentivano di ravvisare responsabilità così grave; (3) vizio di motivazione e contraddittorietà per aver riconosciuto la natura occasionale e distratta della condotta e poi applicato la sanzione più afflittiva (revoca).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo infondato. Ha richiamato la giurisprudenza successiva alla sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale: la revoca non è automatica e, in assenza di circostanze aggravanti (es. guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti), il giudice deve motivare la scelta fra revoca e sospensione sulla base dei parametri dell'art. 218 C.d.S. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse adeguata e ancorata al caso concreto: sinistro in centro abitato, pedone investito sulle strisce, pedone regolarmente avvistato da altri conducenti, visibilità non impedita da condizioni meteo, vittima trascinata per circa otto metri con esito mortale da forte trauma cranico. Da questi elementi il Tribunale ha legittimamente desunto la rilevante gravità della violazione e il pericolo per la circolazione, giustificando la revoca della patente. Segue condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamato come criterio procedurale per l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e in relazione alla possibilità per il giudice di applicare sanzioni accessorie nel contesto di tali procedure
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
Norma sostanziale che disciplina l'omicidio stradale; la Corte sottolinea che, pur trattandosi di fattispecie gravi, la revoca della patente non è automatica in tutte le ipotesi e va valutata con riferimento alle aggravanti previste dai commi successivi
art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali gravi o gravissime)
Richiamata in parallelo all'art. 589-bis dalla giurisprudenza costituzionale circa la non automatica applicazione della revoca della patente
art. 222, comma 2, d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
Dopo la sentenza n.88/2019 della Corte Costituzionale il comma non consente più l'automatismo della revoca: il giudice può, in alternativa alla revoca, disporre la sospensione della patente quando non ricorrono le circostanze aggravanti, motivando la scelta secondo i parametri di cui all'art. 218 C.d.S.
art. 218 Codice della Strada
Stabilisce i parametri da valutare per la sanzione amministrativa accessoria (gravità del danno, gravità della violazione, pericolo che l'ulteriore circolazione può cagionare). La Corte richiede motivazione puntuale e ancorata a questi criteri quando si opta per la revoca anziché la sospensione
art. 219 Codice della Strada
Richiamato come riferimento normativo per la valutazione complessiva delle condotte di guida e delle misure amministrative accessorie
art. 141 Codice della Strada
Norma sull'obbligo di adeguare la velocità alle condizioni della strada e di dare precauzione; la violazione è stata ritenuta significativa nella valutazione della gravità della condotta
Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019
Ha dichiarato l'illegittimità dell'automatismo della revoca della patente per i delitti di omicidio e lesioni stradali, imponendo al giudice di valutare la sanzione amministrativa accessoria (revoca vs sospensione) in relazione alla gravità del caso concreto e ai parametri dell'art. 218 C.d.S.
Massime di principio
- Dopo la sentenza n.88/2019 della Corte Costituzionale la revoca della patente non è più automatica per i reati di omicidio o lesioni stradali: il giudice deve scegliere tra revoca e sospensione motivando puntualmente sulla base dei parametri dell'art. 218 C.d.S. (gravità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione).
- La motivazione è soddisfacente solo se ancorata ai fatti concreti: non bastano richiami astratti all'entità del danno o al pericolo di circolazione; il giudice deve esplicitare come quei parametri si applicano alla dinamica specifica del sinistro (velocità, visibilità, comportamento del pedone, presenza di altri testimoni, modalità dell'investimento).
- La revoca è maggiormente giustificata quando la condotta del conducente denoti rilevante imprudenza o negligenza oggettiva, quando il danno sia particolarmente grave (esito mortale, modalità che mostrano pericolosità per la collettività) o quando emergano circostanze aggravanti previste dalle norme (es. guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti).
- In difesa, per contrastare la revoca è strategico produrre ricostruzioni tecniche e testimoniali che dimostrino: ridotta possibilità di avvistamento, velocità contenuta, condotta occasionale e non abituale, condizioni ambientali che riducono la responsabilità e quindi la proporzionalità della sanzione.
- Il giudice può legittimamente ritenere la revoca proporzionata anche in assenza di alcol o stupefacenti se il complesso delle circostanze (es. investimento su attraversamento in centro abitato, vittima trascinata per più metri, esito mortale) evidenzia elevata gravità e pericolosità per la circolazione.
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