Cassazione Penale, Ordinanza n. 13471/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. Resta ferma la decisione di merito della Corte d'appello che aveva applicato la pena concordata per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in sede di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., aveva applicato la pena concordata per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha denunciato l'omessa motivazione sulla sussistenza dei presupposti per un proscioglimento nel merito, lamentando in sostanza che il giudice d'appello non avrebbe valutato le condizioni per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile, perché contro la sentenza resa all'esito del concordato in appello non sono proponibili motivi rinunciati, né censure sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
richiamato come base del concordato in appello sulla pena, rispetto al quale risultano preclusi i motivi incompatibili o rinunciati
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza impugnata
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
circostanza aggravante/forma aggravata richiamata nella contestazione del reato di stupefacenti
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
base per la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura del ricorso
art. 129 c.p.p.
la Corte afferma che, contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello, non è deducibile la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nel merito
art. 616 c.p.p.
prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
precedente richiamato sul regime di inammissibilità delle doglianze avverso la sentenza di concordato in appello
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170
precedente richiamato sul medesimo principio di preclusione delle censure sulla pena e sul proscioglimento
Massime di principio
- Avverso la sentenza pronunciata all'esito del concordato in appello sono inammissibili i motivi che investono questioni già oggetto di rinuncia o incompatibili con l'accordo raggiunto dalle parti.
- Non è deducibile, in sede di ricorso per cassazione contro il concordato in appello, la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che la questione emerga nei limiti consentiti dalla struttura del giudizio definito con accordo.
- I vizi relativi al trattamento sanzionatorio sono deducibili solo quando si traducano in illegalità della pena, cioè quando la sanzione sia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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