Sentenza n. 640/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento 1) del decreto n° 2558 del 18.10.2024 del Ministero Istruzione e del Merito comunicato allo scrivente difensore in data 21/10/2024, nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sostegno conseguito all’estero per la classe di concorso ADSS, emanato in adempimento alla sentenza del Tar Lazio Sezione Quarta Bis, n. 4705/2022 intervenuta a seguito di ricorso per silenzio inadempimento; 2) del decreto n°20510 del 08/11/2024 dell’ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Reggio Calabria di esclusione del docente dalle c.d. GRADUATORIE PROVINCIALI finalizzate al conferimento di contratti a tempo determinato per la classe di concorso ADSS – Sostegno scuola sec. II °grado, e contestuale revoca della individuazione quale destinatario della proposta di assunzione a tempo determinato; 3) del decreto del Dirigente scolastico n°4143 del 09/11/2024 l’I.I.S. POLO LICEALE “Zaleuco-Oliveti/Panetta-Zanotti di Locri di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle c.d. GPS per effetto della riserva di accertamento del titolo estero; - di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno e conseguenti esclusione dalle graduatorie provinciali, revoca dell'individuazione quale destinatario di una supplenza e risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto l'istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito presso un'università rumena, nonché gli atti conseguenti con i quali era stato escluso dalle graduatorie provinciali per la classe di concorso ADSS, era stata revocata l'individuazione quale destinatario di una proposta di assunzione a tempo determinato ed era stato risolto il rapporto di lavoro. Nel corso del giudizio cautelare la Sezione aveva sospeso gli effetti degli atti impugnati. Successivamente, il ricorrente ha rinunciato all'istanza di riconoscimento del titolo, in vista dell'iscrizione ai percorsi formativi previsti dall'art. 7 del decreto-legge n. 71 del 2024. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia all'istanza di riconoscimento, acquisita dall'amministrazione il 21 luglio 2025, è stata qualificata come manifestazione di inequivoca volontà abdicativa. Tale sopravvenienza ha eliminato l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione del diniego ministeriale e degli atti conseguenti. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione delle circostanze della controversia e della sua peculiarità.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
previo rilievo d’ufficio ex art. 73 c.p.a. della questione di improcedibilità del ricorso
La questione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è stata rilevata d'ufficio dal giudice e sottoposta al contraddittorio processuale prima della decisione.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce la base normativa della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106
La disposizione è richiamata quale finalità della rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo estero; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- La rinuncia espressa all'istanza amministrativa che costituisce il presupposto dell'impugnazione integra una manifestazione inequivoca di volontà abdicativa e determina, quando elimina l'utilità concreta conseguibile dal ricorso, la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità della domanda di annullamento.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere rilevata d'ufficio dal giudice, purché la relativa questione sia sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
Come è indicizzato
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