Ordinanza n. 734/2026 - Bari, Sezione 2
per la dichiarazione di nullità o l’annullamento quanto al ricorso introduttivo depositato il 19.6.2025: - della delibera di Giunta regionale della Puglia n. 527 del 16 aprile 2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 12 maggio 2025, nella parte in cui conferma il contenuto di precedenti delibere di Giunta regionale della Puglia già annullate con sentenza passata in giudicato e riduce nuovamente la tariffa per tutti i posti letto delle RSA r.r. n. 3/2005 ad euro 100,33; nonché - per quanto possa occorrere, della delibera del Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Bari n. 982 del 15 maggio 2025, comunicata al Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate - Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale, e delle note del 6 giugno 2025, tutte con prot. n. 71559, nella parte in cui reiterano il contenuto della delibera di Giunta regionale n. 527 del 16 aprile 2025 a proposito delle tariffe delle RSA r.r. n. 3/2005 e riducono di conseguenza il tetto di spesa previsto per le RSA r.r. n. 3/2005 gestite dal Consorzio ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; quanto ai motivi aggiunti depositati il 9.10.2025: - della delibera di Giunta regionale della Puglia n. 961 del 7 luglio 2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 28 luglio 2025, nella parte in cui si limita ad abrogare, senza annullarla, la delibera di Giunta Regionale n. 527 del 16 aprile 2025, già gravata con il ricorso introduttivo; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere regionali e atti attuativi relativi alla riduzione delle tariffe e del tetto di spesa per i posti letto delle RSA disciplinate dal r.r. n. 3/2005
Esito
La controversia
Il Consorzio ha chiesto la dichiarazione di nullità o l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 527 del 16 aprile 2025, nella parte in cui avrebbe confermato il contenuto di precedenti deliberazioni regionali già annullate con sentenza passata in giudicato e avrebbe nuovamente ridotto a euro 100,33 la tariffa per tutti i posti letto delle RSA disciplinate dal r.r. n. 3/2005. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorrente, la deliberazione del Direttore generale dell’ASL di Bari n. 982 del 15 maggio 2025 e le note del 6 giugno 2025, nella parte in cui hanno reiterato la riduzione tariffaria e conseguentemente diminuito il tetto di spesa per le RSA gestite dal Consorzio. Con motivi aggiunti è stata impugnata la deliberazione regionale n. 961 del 7 luglio 2025, censurata perché si sarebbe limitata ad abrogare, senza annullarla, la precedente deliberazione n. 527/2025. Nel corso del giudizio la Regione ha chiesto il rinvio dell’udienza per svolgere approfondimenti istruttori e valutare la possibile integrazione o modifica dei provvedimenti impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta di rinvio formulata dalla Regione, rilevando che l’amministrazione aveva formalmente avviato un complesso riesame della disciplina contenuta nelle deliberazioni n. 527/2025 e n. 961/2025, finalizzato anche a deflazionare il contenzioso. Il Collegio ha ritenuto rilevante che l’attività di riesame fosse ancora in corso e che la Regione avesse rappresentato l’esigenza di acquisire atti essenziali dalle ASL, indicandone la trasmissione come necessaria per il corretto esercizio del potere di autotutela o di riforma. Non è stata quindi decisa la domanda di nullità o annullamento né sono stati esaminati i motivi di merito. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 22 settembre 2026.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può rinviare la trattazione della causa quando l’amministrazione dimostri l’avvio concreto di un riesame degli atti impugnati e la necessità di acquisire elementi istruttori essenziali ai fini dell’eventuale autotutela o riforma.
- La mera pendenza di valutazioni amministrative non è sufficiente, di per sé, a definire la controversia: quando il riesame è formalmente avviato e richiede acquisizioni istruttorie specifiche, il giudice può differire l’udienza per consentire il completamento dell’attività amministrativa.
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