Cassazione Penale, Sentenza n. 2788/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Bologna per presunta violazione di norme processuali e di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. L'imputato deduce che, avendo successivamente estinto il debito tributario (anche mediante rateizzazione e pagando somme), avrebbe dovuto beneficiare del proscioglimento. Lamenta altresì che il giudice di merito non abbia attivato d'ufficio i poteri per valutare la tenuità alla luce della condotta susseguente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Pur riconoscendo che la causa di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata d'ufficio e che la riforma ("Cartabia") ha introdotto la considerazione della "condotta susseguente al reato", la Corte ha ritenuto che tale condotta non prevalga automaticamente sugli altri parametri di valutazione. Nel caso concreto l'entità delle fatture oggettivamente inesistenti (imponibile Euro 132.093,17 e IVA Euro 29.060,48) escludeva la particolare tenuità del fatto al momento della consumazione e non era resa tale dal successivo adempimento tributario. La Corte ha pertanto confermato il giudizio di merito (pena rideterminata in mesi 8 di reclusione dalla Corte d'appello) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Individua il reato tributario contestato (operazioni oggettivamente inesistenti); la Corte ha considerato l'entità dell'evasione come elemento centrale per escludere la particolare tenuità del fatto.
art. 62 n. 6 cod. pen.
Circostanza attenuante riconosciuta in sede di merito e richiamata nella motivazione della Corte d'appello.
art. 131-bis cod. pen.
"anche in considerazione della condotta susseguente al reato"
Causa di proscioglimento per particolare tenuità del fatto; la Corte precisa che, sebbene la condotta susseguente sia ora espressamente considerabile (novella 2022), essa va valutata insieme e al pari degli altri parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e non può, da sola, trasformare in tenue un fatto che non lo era al momento della consumazione.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri (modalità della condotta, entità del danno o del pericolo, ecc.) per valutare il disvalore del reato; tali parametri restano centrali nel giudizio sulla particolare tenuità.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia), art. 1, comma 1, lett. c, n. 1
modifica il primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. aggiungendo la considerazione della "condotta susseguente al reato"
La riforma ha introdotto la condotta successiva come criterio da valutare, ma non come criterio prevalente; va integrata nella valutazione complessiva ex art. 133.
Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016
Affermata la necessità di un'equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta per valutare la tenuità del fatto; principio confermato come compatibile con la novella del 2022.
Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023 (Hu Qinglian)
Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023
Conferma che la condotta successiva da sola non può rendere di particolare tenuità un'offesa che non lo era al momento del fatto; va valutata nel giudizio complessivo.
Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024 (Campana)
"Tra le condotte susseguenti al reato ... vi è anche l'integrale o anche parziale adempimento del debito tributario con l'Erario, anche attraverso un piano rateale concordato con il Fisco ..."
Riconosce che l'adempimento tributario è una condotta susseguente valutabile ai fini dell'art. 131-bis, ma comunque all'interno del giudizio complessivo ai sensi dell'art. 133.
art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3, d.lgs. 14/06/2024, n. 87)
Nuova causa speciale di non punibilità richiede elementi valutabili e non si limita al mero sopravvenuto adempimento tributario; nel caso concreto il ricorrente non ha fornito gli elementi che la norma richiede per essere applicata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La "condotta susseguente" (es. pagamento, rateizzazione, adesione a rottamazione) è un elemento rilevante per valutare la particolare tenuità, ma va pesato insieme agli altri parametri dell'art. 133 cod. pen. e non ha efficacia automatica.
- Il momento cruciale per stabilire la tenuità è quello della consumazione del reato: l'esiguità dell'evaduto al momento del fatto rimane centrale e non viene annullata automaticamente da successivi adempimenti.
- Il giudice può e deve rilevare d'ufficio la causa di proscioglimento ex art. 131-bis se emergono elementi utili, ma l'omissione di valorizzare la condotta successiva non è necessariamente censurabile se, complessivamente, i parametri mostrano un disvalore non tenue.
- Nei reati tributari, l'entità dell'imposta evasa e le modalità delle fatture inesistenti costituiscono fattori decisivi: adempimenti successivi non trasformano di regola un'evasione di rilevante entità in un fatto di particolare tenuità.
- Le nuove cause di non punibilità o le modifiche legislative successive richiedono che il ricorrente produca elementi specifici e documentazione probatoria idonea per ottenere rilievo predominante in sede di giudizio.
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