Ordinanza n. 2043/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 151/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dalla società
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Calabria che aveva respinto la domanda cautelare nel giudizio instaurato nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Dal testo non emergono né l'atto amministrativo sostanziale contestato né i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la controversia presenta, allo stato degli atti, un nodo interpretativo concernente la portata delle disposizioni normative di settore e la loro incidenza sulla vicenda, nonché un'esigenza cautelare collegata al periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello ai soli fini di invitare il giudice di primo grado a fissare sollecitamente l'udienza per la discussione del merito, compatibilmente con l'affollamento dei ruoli. Non ha disposto una misura cautelare sostanziale né ha definito il merito della controversia. La decisione è stata motivata dalla necessità di consentire un esame più adeguato della questione interpretativa relativa alla normativa di settore e di soddisfare, per quanto possibile, l'esigenza cautelare derivante dal periculum in mora mediante la rapida trattazione del merito. Le spese della fase cautelare d'appello sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale; la disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, quando la controversia presenta un rilevante nodo interpretativo sulla normativa di settore e l'esame preliminare non consente una definizione cautelare sostanziale adeguata, il Consiglio di Stato può accogliere l'appello ai soli fini di sollecitare il giudice di primo grado a fissare l'udienza di merito.
- L'esigenza cautelare connessa al periculum in mora può essere fronteggiata, anziché mediante una misura cautelare sostanziale, attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del giudice di primo grado, compatibilmente con l'affollamento dei ruoli.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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