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Sentenza

Sentenza del 10/12/2019 n. 32186 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato nel 2013 quattro avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2005-2008, recuperando a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA l'intero importo delle fatture emesse da D. s.r.l. e P. s.r.l., ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Dopo l'annullamento degli avvisi da parte della C.T.P., la C.T.R. aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo tempestivi gli accertamenti per effetto del raddoppio dei termini e ponendo sulla società l'onere di dimostrare l'effettività delle operazioni. La società ha impugnato la sentenza per vizi processuali, contestazioni relative al raddoppio dei termini, omessa pronuncia e motivazione apparente sulla prova dell'inesistenza delle operazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili quasi tutti i motivi. Ha ritenuto validamente sanati eventuali vizi della notifica dell'appello mediante la tempestiva costituzione della società; ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del legale rappresentante; ha confermato l'applicabilità, per gli avvisi notificati nel 2013, del regime transitorio che consentiva il raddoppio dei termini in presenza di seri indizi di reato, anche senza denuncia penale già presentata entro il termine ordinario. Sono state invece accolte le doglianze sulla motivazione della C.T.R., ritenuta meramente tautologica e insufficiente: il giudice d'appello non aveva indicato concretamente gli elementi presuntivi dell'Ufficio né esaminato analiticamente la documentazione prodotta dalla società. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e il giudizio è stato rinviato alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    L'omesso esame di una questione meramente processuale non integra, di regola, omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.; tale vizio riguarda principalmente domande ed eccezioni di merito.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    Un eventuale vizio della relata di notifica, se qualificabile come nullità e non come inesistenza, viene sanato dalla tempestiva costituzione della parte notificata.

  • Art. 100 c.p.c.

    Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.

    La società non aveva interesse a lamentare l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del legale rappresentante, poiché quest'ultimo non era destinatario degli avvisi e non era litisconsorte necessario.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43; D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57

    Disciplina dei termini per gli accertamenti fiscali e del relativo raddoppio nei casi di rilevanza penale.

    Per gli avvisi notificati nel 2013 opera il regime transitorio anteriore alle modifiche del 2015: il raddoppio dei termini può applicarsi quando emergano seri indizi di reato, indipendentemente dalla previa presentazione della denuncia penale.

  • D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3

    Disciplina transitoria relativa alle modifiche del raddoppio dei termini di accertamento.

    La norma conserva il precedente regime per gli avvisi già notificati alla data prevista dal regime transitorio e non è stata implicitamente abrogata dalla successiva legge di stabilità.

  • Legge n. 208 del 2015, art. 1, commi 130-132

    Disciplina transitoria delle modifiche ai termini di accertamento.

    La disciplina transitoria può differenziare il trattamento degli accertamenti già notificati rispetto a quelli futuri senza violare, per ciò solo, il principio di uguaglianza.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.; art. 2697 c.c.

    Disciplina delle presunzioni e dell'onere della prova.

    In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; solo dopo tale dimostrazione il contribuente è tenuto a provare concretamente l'effettività delle operazioni.

  • Art. 111, comma 6, Cost.; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e delle sentenze tributarie.

    La motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico-giuridico della decisione. Non è sufficiente affermare genericamente l'esistenza di elementi presuntivi o l'inidoneità della documentazione senza indicare quali elementi siano stati valutati e perché.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'omessa pronuncia su un'eccezione processuale non è automaticamente censurabile come violazione dell'art. 112 c.p.c.; occorre contestare specificamente la soluzione, anche implicita, adottata dal giudice.
  • Un vizio della notifica effettuata da un soggetto abilitato è normalmente una nullità, non un'inesistenza, e può essere sanato dalla costituzione tempestiva del destinatario.
  • Quando l'Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, deve prima fornire elementi presuntivi concreti e qualificati; solo in seguito l'onere probatorio passa al contribuente.
  • Il giudice tributario deve indicare puntualmente gli indizi posti a fondamento dell'accertamento e valutare in modo specifico i documenti prodotti dal contribuente. Una motivazione generica o tautologica può determinare la cassazione con rinvio.
  • Per gli accertamenti notificati prima delle modifiche normative del 2015, il raddoppio dei termini può essere valutato secondo il regime transitorio applicabile al momento della notifica e può prescindere dalla denuncia penale già presentata entro la scadenza ordinaria.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva del contribuente: comporta la riapertura della valutazione davanti al giudice di merito, che dovrà motivare correttamente sulla reale esistenza delle operazioni e sulla prova offerta da entrambe le parti.

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