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Sentenza

Sentenza n. 1661/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto all’assegnazione di un sotto budget ambulatoriale relativo alle attività di screening programmato da ATS, prevede che “In caso di mancato utilizzo del budget screening, ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, la deliberazione di ATS Milano di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto con riserva dalla ricorrente (doc.2), nelle parti in cui vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024. B) per quanto riguarda i primi motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto12.1 “ATTIVITA’ DI RICOVERO E CURA” dispone che, con riguardo al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione, sarà possibile ottenere un incremento, ma solo fino al 10%; iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso); iv) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, primo comma, dispone che “Si conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, compreso l’obiettivo declinato con la DGR n. XII/2224/2024, si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale”; - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale.

Giustizia amministrativa202401702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali di programmazione sanitaria e relativi atti applicativi concernenti i criteri di determinazione e assegnazione dei budget sanitari per l’anno 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, struttura sanitaria accreditata operante sulla base di un contratto con l’Agenzia di tutela della salute territorialmente competente, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/2228 del 22 aprile 2024, nonché gli atti applicativi e il contratto sanitario annuale sottoscritto con riserva, contestando in particolare i criteri di determinazione del budget per la specialistica ambulatoriale, fissato al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle rimodulazioni non storicizzabili; la facoltà dell’ATS di non assegnare le risorse residue del budget destinato agli screening non utilizzato; e le previsioni successivamente contenute nella D.G.R. n. XII/2966 del 5 agosto 2024, relative all’incremento del budget ambulatoriale, alle prestazioni di ricovero e cura per cittadini fuori regione, all’utilizzo delle risorse screening, nonché alla riduzione del budget annuale in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha altresì impugnato, in via incidentale, le precedenti D.G.R. n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 e n. XII/2228 del 22 aprile 2024, ove interpretate nel senso di prevedere la riduzione del budget per il mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile. Nel corso del giudizio, fissato ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, la difesa della ricorrente ha dichiarato a verbale che l’interesse alla definizione nel merito era venuto meno.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente all’udienza camerale. Non è stata quindi esaminata la legittimità delle disposizioni regionali e degli atti applicativi contestati. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione della definizione in rito e del limitato svolgimento dell’attività difensiva della Regione.

Norme richiamate

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    La disposizione è stata richiamata per la fissazione del ricorso ai fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    Il provvedimento è pronunciato nella forma della sentenza semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., come indicato in epigrafe.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara che è venuto meno l’interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
  • La verifica della permanenza dell’interesse alla decisione può essere effettuata mediante fissazione del ricorso ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, c.p.a.; ove l’interesse risulti venuto meno, il giudizio viene definito in rito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può riguardare sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, con conseguente improcedibilità di entrambe le domande impugnatorie.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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