Salta al contenuto
Legge

L.R. Lazio 32/2001

Interventi a sostegno della famiglia (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 32/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Lazio definisce una politica organica di sostegno alla famiglia, con obiettivi su formazione di nuovi nuclei, maternità, infanzia, non autosufficienza, disabilità, adozioni e servizi di supporto. Prevede interventi programmatori, sportelli famiglia, osservatorio e misure economiche/abitative, ma diverse disposizioni sono state aggiornate o abrogate; il comma sui criteri di priorità è stato abrogato nel 2024 e alcune norme organizzative risultano superate.

Interventi regionali a sostegno della famiglia nel Lazio

Interventi regionali a sostegno della famiglia nel Lazio

La legge disciplina, per la Regione Lazio, un insieme organico di interventi sociali, educativi, abitativi ed economici rivolti alla famiglia. Il provvedimento inquadra la famiglia come soggetto da sostenere nelle sue funzioni sociali e affida a Regione, enti locali e altri soggetti pubblici e privati la realizzazione delle misure.

Finalità e impianto generale

La Regione afferma il valore della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e come sede primaria di nascita, cura, educazione dei figli e solidarietà tra generazioni. L’azione regionale si colloca nel quadro delle competenze regionali in materia sociale e dei principi della legislazione nazionale sui servizi sociali, con l’obiettivo di attuare una politica coordinata di sostegno al nucleo familiare nel libero svolgimento delle sue funzioni.

Obiettivi di politica familiare

La legge elenca un ampio insieme di obiettivi che orientano la programmazione regionale. In sintesi, la Regione mira a:

  • rimuovere ostacoli abitativi, lavorativi ed economici alla formazione di nuovi nuclei familiari;
  • valorizzare maternità e paternità e favorire una procreazione libera e consapevole;
  • tutelare gravidanza e nascituro, anche con servizi di supporto psicologico e di prevenzione dell’interruzione di gravidanza;
  • responsabilizzare i genitori nell’educazione dei figli;
  • garantire ai ricoverati il mantenimento del rapporto affettivo con i familiari;
  • diffondere informazioni su affido e adozione, sostenendo anche l’adozione di minori con disabilità;
  • tutelare i componenti del nucleo familiare vittime di maltrattamenti, abusi o violenza;
  • favorire la permanenza in famiglia di persone disabili o anziane non autosufficienti;
  • riconoscere il valore sociale del lavoro domestico;
  • rendere compatibili lavoro, studio e responsabilità familiari, promuovendo pari opportunità tra donne e uomini;
  • tutelare famiglie immigrate e famiglie di lavoratori emigrati di ritorno in grave difficoltà;
  • definire standard per i servizi residenziali per minori;
  • sostenere l’inserimento scolastico-educativo dei minori in famiglie immigrate;
  • rimuovere ostacoli allo sviluppo integrale del fanciullo.

Programmazione, coordinamento e criteri di priorità

Gli interventi sono inseriti nella programmazione socio-assistenziale regionale triennale. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina gli interventi da attuare, le aree di progetti-obiettivo e azioni programmatiche, le modalità di coordinamento tra i servizi sociali e gli altri servizi territoriali e le risorse disponibili.

Nelle more del nuovo piano socio-assistenziale, la Giunta può individuare con propria deliberazione gli interventi prioritari e i relativi criteri di attuazione, previo parere degli organi consultivi previsti e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Il comma che prevedeva l’ordine di priorità degli aventi titolo basato sul quoziente familiare è stato abrogato nel 2024; pertanto non costituisce più criterio vigente.

Criteri generali di valutazione e sostegno agli enti

La Regione tiene conto della diversa condizione economico-sociale delle famiglie in relazione al numero dei componenti a carico dei percettori di reddito, sia nella definizione delle politiche regionali sia nella modulazione delle politiche fiscali di competenza.

La legge prevede inoltre il sostegno, anche economico, agli enti locali singoli o associati e alle aziende sanitarie e di trasporto che realizzino iniziative qualificate in attuazione della disciplina familiare. È favorita l’integrazione tra servizi pubblici, iniziativa privata, reti informali di solidarietà e privato sociale, con funzione di coordinamento, controllo e indirizzo affidata alle strutture pubbliche.

Misure per la formazione di nuove famiglie

Per agevolare la costituzione di nuovi nuclei familiari, la Regione prevede:

  • prestiti senza interessi o a tasso agevolato per esigenze connesse al matrimonio, incluso l’acquisto della prima casa, tramite convenzioni con istituti bancari, finanziari e enti previdenziali o assicurativi;
  • una riserva del 20% nei programmi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa per la locazione di alloggi a giovani coppie che intendono contrarre matrimonio, tramite bandi speciali comunali;
  • il rimborso delle spese di prima attivazione dei servizi di acqua, energia elettrica e gas nell’abitazione principale;
  • il rimborso, per i primi due anni di matrimonio, del 50% delle spese relative a ICI e tassa sui rifiuti per l’abitazione principale.

La Giunta regionale definisce le fasce di reddito dei destinatari e gli indirizzi per la concessione dei benefici da parte dei comuni, singoli o associati. La mancata esibizione dell’atto matrimoniale entro un anno dalla concessione comporta la revoca del beneficio e il recupero delle somme con interessi bancari ordinari.

Interventi per infanzia, preadolescenza e adolescenza

La Regione incentiva comuni, comunità montane e loro forme associate che promuovano iniziative socio-educativo-culturali, anche sperimentali, rivolte alla prima infanzia, alla preadolescenza e all’adolescenza.

Le azioni possono riguardare, tra l’altro:

  • potenziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, anche tramite convenzioni;
  • interventi educativi e assistenziali domiciliari per famiglie con minori con patologie o handicap e per famiglie con anziani non autosufficienti;
  • asili nido presso imprese pubbliche o private, tramite convenzioni con i comuni;
  • forme di autorganizzazione familiare, come i nidi famiglia, definiti come attività non lucrativa di cura di bambini da 0 a 3 anni promossa e autogestita dalle famiglie;
  • incremento del servizio di assistente familiare per bambini che non possono usufruire dei servizi di cui sopra;
  • servizi educativi e ludici per bambini da 18 mesi a 3 anni, con limite giornaliero di cinque ore e senza mensa o riposo pomeridiano;
  • spazi attrezzati per l’infanzia gestiti da associazioni di volontariato;
  • ludoteche pubbliche o private con finalità educativo-culturali e ricreative;
  • centri di incontro per preadolescenti e adolescenti con finalità socializzanti, culturali e pedagogiche, con operatori specializzati e possibile collaborazione dei genitori.

Sostegno alla permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti

La Regione promuove iniziative nell’ambito dell’assistenza domiciliare per consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica, che non necessitano di ricovero ospedaliero o in centri di riabilitazione, di continuare a vivere al domicilio o presso il nucleo familiare.

I comuni possono prevedere, nei propri regolamenti e per le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, la concessione di:

  • titoli validi per l’acquisto di servizi da soggetti pubblici o privati convenzionati/accreditati;
  • contributi economici al nucleo familiare per prestazioni sociali svolte direttamente dalla famiglia.

Gli indirizzi per la concessione di titoli e contributi sono definiti dalla Giunta regionale.

Associazionismo familiare, volontariato e banche del tempo

La legge valorizza l’associazionismo familiare come strumento di partecipazione dei cittadini alla politica regionale per la famiglia. In applicazione del principio di sussidiarietà, la Regione sostiene la solidarietà tra famiglie e l’autorganizzazione sociale, anche attraverso:

  • esperienze di mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura, incluse le banche del tempo;
  • iniziative di sensibilizzazione, formazione e informazione sul ruolo sociale della famiglia.

Le banche del tempo sono forme organizzative nelle quali persone disponibili a offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia e assistenza vengono messe in relazione con soggetti e famiglie in bisogno.

Le associazioni e formazioni di privato sociale iscritte nei registri regionali del volontariato o delle associazioni possono stipulare convenzioni con la Regione o altri enti pubblici per attività o servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia.

Sportelli per la famiglia

I comuni, singoli o associati, devono attivare sportelli per la famiglia nell’ambito delle risorse del piano socio-assistenziale. Gli sportelli svolgono funzioni di informazione, orientamento e supporto per facilitare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti in materia di politiche familiari e l’accesso ai servizi territoriali.

Essi ascoltano i bisogni dei nuclei familiari e li orientano verso i servizi più appropriati, con attenzione agli aspetti sociali, psicologici e legali. Sono previste forme di coordinamento con i servizi regionali, provinciali, comunali, delle ASL e degli altri enti pubblici, nonché con il sistema socio-sanitario pubblico e privato, anche per l’aggiornamento di banche dati, siti internet e materiali informativi.

Le modalità di coordinamento per l’erogazione dei benefici sono definite dalla Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti.

Osservatorio permanente sulle famiglie

È istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio permanente sulle famiglie, con funzioni di studio, analisi, valutazione e proposta. Tra i compiti principali figurano:

  • l’analisi delle situazioni di disagio, devianza, violenza, monoparentalità e del rapporto tra responsabilità familiari, lavoro e accesso ai servizi;
  • la valutazione dell’efficacia degli interventi a favore delle famiglie;
  • la formulazione di proposte agli organi regionali;
  • l’espressione di pareri sugli atti regionali di programmazione sociale e sanitaria di interesse familiare;
  • il monitoraggio e la valutazione di impatto del fattore famiglia, con riguardo all’efficacia e sostenibilità dei servizi e delle prestazioni.

L’Osservatorio trasmette ogni due anni una relazione alle commissioni consiliari competenti. Può avvalersi delle strutture regionali di ricerca e analisi e, tramite convenzione, di enti specializzati e istituti universitari. La Giunta individua la struttura che assicura locali, attrezzature e personale. Ai componenti è riconosciuto il trattamento economico previsto dalla normativa regionale richiamata.

Commissione consiliare e Conferenza regionale sulla famiglia

L’articolo sulla Commissione consiliare per le politiche familiari risulta abrogato e non produce effetti operativi.

La Giunta regionale organizza invece, di norma con cadenza annuale, la Conferenza regionale sulla famiglia, sentiti l’Osservatorio e le commissioni consiliari competenti. La Conferenza, presieduta dall’assessore competente in materia di servizi sociali, serve ad acquisire elementi utili alla programmazione regionale. Vi partecipano province, comuni, comunità montane, ASL, aziende ospedaliere, altri enti e aziende interessati, gestori pubblici e privati di servizi socio-sanitari e di formazione, consulte femminili, commissioni di parità, parti sociali, organizzazioni economiche, volontariato, associazioni familiari e delle casalinghe, nonché altri soggetti operanti nei campi rilevanti.

Disposizioni finanziarie e abrogazioni

Per l’attuazione della legge è previsto l’utilizzo del capitolo di spesa regionale dedicato al fondo per le iniziative a sostegno dei nuclei familiari, incrementato per l’anno 2001 di lire due miliardi. La copertura è assicurata mediante poste contabili del bilancio 2001 indicate dalla legge; i compensi dei componenti dell’Osservatorio sono coperti con fondi del bilancio 2001.

La legge ha abrogato, dalla propria entrata in vigore, la precedente legge regionale 25 novembre 1999, n. 34. Le disposizioni finanziarie riferite all’anno 2001 hanno ormai esaurito la loro efficacia pratica e il testo va letto come disciplina consolidata delle misure di settore, con le successive modifiche e abrogazioni intervenute nel tempo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.