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Sentenza

Sentenza n. 1705/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del lavoro, n. 1386/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1386/2024, passata in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, alle medesime condizioni del personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza aveva inoltre condannato il Ministero ad accreditare sulla Carta, o su strumento equipollente, l’importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, chiedendo l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendolo documentalmente fondato. Ha rilevato che la sentenza del giudice del lavoro conteneva una condanna pecuniaria, era passata in giudicato e risultavano rispettate le formalità e i termini di notificazione all’amministrazione debitrice. Il Ministero, pur costituitosi, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito. Pertanto, il TAR ha ordinato al Ministero di rilasciare al ricorrente la Carta del docente e di accreditarvi l’importo di € 1.500,00 relativo agli anni scolastici indicati, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di liquidare e corrispondere le somme entro un ulteriore termine di sessanta giorni, su richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 550,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale parametro per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria dovuti sull’importo da accreditare, dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione.

  • l. n. 107/2015

    È la fonte del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la successiva determinazione e liquidazione, con separato decreto, del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esistenza di una condanna contenuta in una sentenza passata in giudicato, la sua regolare notificazione all’amministrazione debitrice e l’assenza di prova dell’adempimento giustificano l’ordine giudiziale di esecuzione del comando conformativo e pecuniario.
  • L’amministrazione convenuta in ottemperanza, che si costituisca senza dimostrare l’avvenuto adempimento né dedurre fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione riconosciuta dal giudicato, non può sottrarsi all’esecuzione della condanna.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inerzia e su richiesta della parte interessata.
  • La nomina del commissario ad acta costituisce una misura esecutiva del giudicato: il commissario può essere incaricato di liquidare e corrispondere le somme dovute, con oneri a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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