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Sentenza

Sentenza n. 364/2026 - Roma, Sezione 3

per l'esecuzione del giudicato derivante dalla Sentenza Tribunale di Frosinone – Sezione Lavoro - n. 1772/2024 pubblicata in data 17/10/2024;

Giustizia amministrativa202510186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Frosinone, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione da parte del Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a beneficiare dell'importo di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro, oltre alle spese di lite. Nonostante la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, l'Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale del giudice ordinario era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all'Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Poiché l'Amministrazione non aveva corrisposto le somme dovute, il giudice ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Frosinone, mediante corresponsione alla ricorrente degli importi riconosciuti. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prima di procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche devono decorrere 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il termine era decorso senza che l'Amministrazione adempisse.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'Amministrazione, pur destinataria di un obbligo puntuale, non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • La rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 costituiscono presupposti per procedere esecutivamente nei confronti dell'Amministrazione.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato recante un obbligo di pagamento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di corrispondere le somme riconosciute dal titolo entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inerzia successiva all'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri, il termine di intervento e l'eventuale facoltà di delega.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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