Cassazione Civile, Ordinanza n. 22744/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Nel corso di un procedimento di equa riparazione ex l. 89/2001, riassunto in sede di rinvio davanti alla Corte d'appello, la parte privata aveva ottenuto la liquidazione delle spese di lite a carico dell'Amministrazione soccombente. Con il ricorso per cassazione ha censurato il decreto della Corte territoriale nella parte in cui, nel liquidare le spese relative al grado di merito e al giudizio di rinvio, non aveva riconosciuto alcuna voce per la fase istruttoria. Il motivo è stato formulato come violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c., nonché dei d.m. 55/2014 e 37/2028, sostenendosi che la fase istruttoria era comunque dovuta e doveva essere remunerata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto illegittima la liquidazione delle spese che omettesse la voce relativa alla fase istruttoria. Ha affermato che, nei giudizi di equa riparazione, le spese vanno liquidate secondo i parametri del d.m. 55/2014 applicabili ai processi contenziosi; per i giudizi dinanzi alla corte territoriale si applica la tabella n. 12 e non si può scendere sotto i minimi. Poiché la fase istruttoria è ineludibile anche solo per l'esame degli scritti o documenti prodotti dalle altre parti, essa deve essere sempre remunerata. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e deciso nel merito, rideterminando le spese del grado di merito, del giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i criteri applicabili dal giudice
art. 2233, comma 2, c.c.
richiamato a sostegno del diritto al compenso professionale parametrato secondo i criteri normativi di liquidazione
l. 24 marzo 2001, n. 89
nei procedimenti di equa riparazione le spese seguono i parametri propri dei processi contenziosi
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
costituisce il parametro per la liquidazione dei compensi professionali; non è consentito scendere sotto i minimi tabellari
art. 4, comma 5, lett. c), d.m. 10 marzo 2014, n. 55
la fase istruttoria è considerata ineludibile e deve essere oggetto di autonoma remunerazione
Massime di principio
- Nei giudizi di equa riparazione ex l. n. 89/2001, la liquidazione delle spese processuali deve avvenire secondo i parametri previsti per i processi contenziosi dal d.m. n. 55/2014.
- In sede di liquidazione dei compensi, il giudice non può comprimere il compenso al di sotto dei minimi tabellari applicabili.
- La fase istruttoria va considerata dovuta e remunerata anche quando si traduca nell'esame di scritti o documenti prodotti dalle parti, sicché la sua omissione nella liquidazione integra errore di diritto.
- Quando il vizio della liquidazione delle spese è accertabile direttamente dagli atti e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento e decidere nel merito sulla liquidazione delle spese.
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