Sentenza n. 848/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera consiliare comunale di approvazione di una variante in corso d’opera, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché nota dell’Ufficio tecnico comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, in parte qua, la variante progettuale relativa alle opere di mitigazione del rischio idrogeologico del torrente La Valle e Fornace, nella parte in cui prevedeva l’esproprio di circa 36 mq della loro particella, parzialmente compensato dalla cessione di circa 24 mq di altro terreno pubblico, con una perdita netta di circa 10 mq e lo spostamento arretrato della recinzione. Hanno dedotto un articolato motivo di eccesso di potere, sostenendo che l’esproprio fosse stato disposto non per una specifica esigenza di pubblico interesse, ma al solo fine di assicurare l’accesso carrabile alla particella di altri proprietari. Hanno inoltre lamentato la mancata considerazione di due soluzioni alternative, idonee a mantenere l’accesso all’interno della proprietà dei controinteressati senza coinvolgere la loro particella, nonché il difetto di motivazione nel rigetto di tali proposte, ritenute respinte sulla base di argomentazioni formali e infondate relative alla loro onerosità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che gli espropri riguardanti sia la particella delle ricorrenti sia quella dei controinteressati fossero funzionali all’intervento unitario di mitigazione del rischio idrogeologico e alla riduzione del rischio di esondazione, rispetto al quale anche la proprietà delle ricorrenti, situata in prossimità dell’alveo e in area soggetta a pericolo di inondazione, poteva ricevere beneficio. Ha escluso che l’intervento fosse diretto esclusivamente a soddisfare l’interesse privato dei proprietari della particella retrostante, rilevando che l’accesso progettato era destinato a servire un’intera area. Ha inoltre osservato che le soluzioni alternative avrebbero comportato ulteriori espropri e pregiudizi a carico della particella già maggiormente sacrificata dai lavori, oppure avrebbero richiesto il passaggio attraverso spazi insufficienti al transito dei mezzi di soccorso e la costituzione di ulteriori servitù. Non è stato ravvisato alcun difetto di motivazione, poiché la delibera indicava puntualmente le ragioni dell’esclusione delle alternative e tali ragioni erano ulteriormente illustrate nel documento tecnico di riscontro alle osservazioni. Il giudice ha riconosciuto che la scelta implicava un contemperamento discrezionale degli interessi pubblici e privati e un’equa ripartizione degli oneri, sindacabile solo in presenza di evidenti errori di giudizio o palesi travisamenti dei fatti, non riscontrati nel caso concreto. Le spese sono state compensate.
Massime di principio
- Nella localizzazione e realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico, l’esproprio di beni privati può essere ritenuto funzionale al pubblico interesse anche quando consenta contestualmente di mantenere l’accesso a proprietà private, se l’opera è inserita in un intervento unitario di sicurezza del territorio e l’accesso è destinato a servire un’area più ampia, non un singolo proprietario.
- Quando l’amministrazione valuta soluzioni alternative a un’espropriazione, non è tenuta a scegliere quella che sacrifica sempre il minor numero possibile di proprietari, ma deve comparare gli interessi coinvolti e distribuire ragionevolmente gli oneri, considerando anche i pregiudizi già gravanti sugli altri proprietari interessati dall’opera.
- La motivazione con cui l’amministrazione respinge proposte alternative è sufficiente quando individua concretamente le ragioni tecniche e funzionali ostative, quali l’inidoneità degli spazi al transito dei mezzi di soccorso, la necessità di ulteriori espropri o servitù e l’aggravamento dei sacrifici imposti ad altri proprietari.
- Le valutazioni discrezionali relative alla scelta progettuale e all’equa ripartizione degli oneri tra i proprietari coinvolti in un’opera pubblica non sono sostituibili dal giudice amministrativo e sono sindacabili soltanto in presenza di evidenti errori di giudizio o palesi travisamenti dei fatti.
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